Regesto
Art. 4 Cost.; contravvenzione ad un regolamento comunale, commessa da una persona giuridica.
1. L'effetto sospensivo accordato ad un ricorso di diritto pubblico tende esclusivamente a sospendere l'applicazione di una disposizione cantonale esecutiva e definitiva, e non ne modifica il carattere (consid. 3).
2. Responsabilitŕ penale della persona giuridica sul piano del diritto penale cantonale e comunale (consid. 4 e 5).
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Artikel: Art. 4 Cost.