Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_159/2021
Decreto del 14 novembre 2022
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Ivan Paparelli,
opponente.
Oggetto
mandato,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2021 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2020.3).
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha accolto, con giudizio del 28 novembre 2019, la petizione con cui B.________ aveva chiesto di condannare la A.________ SA a pagarle euro 617'350.-- e di rigettare per fr. 669'774.-- l'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;
che con sentenza 4 febbraio 2021 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello presentato dalla convenuta;
che con ricorso in materia civile del 12 marzo 2021 la A.________ SA ha postulato, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, l'accoglimento del proprio appello e la reiezione della petizione;
che con risposta 15 aprile 2021 B.________ ha proposto la reiezione del ricorso e della domanda di misure d'urgenza;
che con decreto del 5 maggio 2021 la Giudice presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame;
che il 27 agosto 2021, in accoglimento di una domanda di riesame, tale decreto č stato revocato e al ricorso č stato conferito effetto sospensivo;
che con decreto dell'11 ottobre 2022 la Giudice presidente ha sospeso, su richiesta della ricorrente e con il consenso dell'opponente, la procedura ricorsuale;
che il 9 novembre 2022 la ricorrente ha dichiarato di ritirare, in seguito alla conclusione di un accordo extragiudiziale, il ricorso e ha chiesto di contenere al minimo le spese e di non assegnare ripetibili;
che con lettera 10 novembre 2022 l'opponente ha confermato l'accordo sulla mancata assegnazione di ripetibili;
che giusta l' art. 32 cpv. 1 e 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che pertanto le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non vengono, come chiesto dalle parti, assegnate ripetibili;
per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
1.
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 novembre 2022
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti