Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_325/2019  
 
 
Sentenza del 5 aprile 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Jacquemoud-Rossari, Muschietti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Gianluca Padlina, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (diffamazione, calunnia, ecc.), motivazione del ricorso, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (n. 60.2018.232). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Infermiera alle dipendenze di B.________, A.________ è stata inabile al lavoro a partire dal 31 maggio 2017 fino a data da stabilire. Il 9 agosto 2017 ha sottoscritto un contratto di lavoro con C.________ con effetto a partire dal 1° dicembre 2017. Con scritto del 24 novembre 2017, A.________ ha trasmesso a B.________ un nuovo certificato medico attestante la sua abilità al lavoro unicamente presso altro datore di lavoro e ha disdetto il contratto di lavoro "a intercorrere dal 30 novembre 2017". B.________ ha accettato le sue dimissioni, precisando di considerarle effettive solo a partire dal 28 febbraio 2018, decorsi i 3 mesi di preavviso contrattualmente previsti. Il 26 febbraio 2018 C.________ ha sciolto il rapporto d'impiego con A.________ durante il periodo di prova. 
 
Il 18 maggio 2018 A.________ ha sporto querela contro ignoti per titolo di danno patrimoniale procurato con astuzia, diffamazione, calunnia, sottrazione di dati personali e violazione dell'obbligo di discrezione. In sostanza, esponeva che la capo settore infermieristico di C.________ era venuta a conoscenza che A.________ risultava ancora inserita nei turni di lavoro di B.________ e vi figurava "in malattia". Per la querelante, qualcuno in seno al suo ex datore di lavoro avrebbe rivelato a C.________ informazioni di carattere interno e riservato legate alla sua persona. La comunicazione di tali informazioni, oltre a configurare una sottrazione di dati personali e una violazione dell'obbligo di discrezione, sarebbe diffamatoria e calunniosa, in quanto poteva lasciar intendere che A.________ lavorava contemporaneamente per due datori di lavoro e dissimulava una capacità, rispettivamente incapacità di lavoro, laddove B.________ era consapevole della fine del loro rapporto di impiego e della sua abilità lavorativa. Suddetta comunicazione costituirebbe inoltre un danno patrimoniale procurato con astuzia, nella misura in cui per ripicca l'ex datore di lavoro avrebbe comunicato informazioni riservate a C.________ con lo scopo di farle perdere il posto e conseguentemente la sua fonte di entrate. 
 
B.   
Il 21 agosto 2018 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in relazione a tutte le ipotesi di reato. 
 
 
C.   
Con sentenza del 28 gennaio 2019 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo interposto dalla querelante contro il decreto di non luogo a procedere. 
 
D.   
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale e contestuale ricorso sussidiario in materia costituzionale, postulando, protestate tasse, spese e ripetibili, in via principale l'annullamento della sentenza della CRP, nonché del decreto di non luogo a procedere e il rinvio della causa al pubblico ministero per l'istruzione del procedimento penale in merito ai reati di cui alla sua querela, in via subordinata l'annullamento del giudizio della Corte cantonale e il rinvio della causa alla CRP per nuova decisione. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 144 II 184 consid. 1). 
 
 
1.1. La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF). La via del ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF è dunque aperta.  
 
1.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). La norma riconosce espressamente questo interesse all'accusatore privato, purché la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di principio alla parte ricorrente dimostrare, conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'adempimento delle condizioni poste alla legittimazione ricorsuale (DTF 138 IV 86 consid. 3). Atteso che non compete all'accusatore privato sostituirsi al Ministero pubblico o appagare un suo desiderio di rivalsa, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo, di modo che il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo se dalla motivazione risulta in maniera sufficientemente precisa che le citate condizioni sono realizzate, riservati i casi in cui, tenuto conto della natura del reato perseguito, ciò non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In tal caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (DTF 138 IV 78 consid. 1.3). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.3. Nella fattispecie, la ricorrente dichiara disporre di una pretesa di riparazione del torto morale subito in seguito agli ipotizzati reati contro l'onore, nonché di una pretesa di risarcimento per il danno conseguente alla rescissione del suo contratto di lavoro con C.________. Per la prima spiega che chiunque agirebbe in giustizia se gli fosse addebitato, come in concreto, un comportamento gravemente scorretto e potenzialmente rilevante penalmente, tale da farlo apparire come un truffatore. Quanto alla seconda pretesa, afferma che il "nesso di causalità tra la divulgazione dei piani di lavoro e degli addebiti mossi" nei suoi confronti e l'interruzione del rapporto di lavoro sarebbe manifesto. Al momento della querela, il danno non sarebbe stato quantificabile, non conoscendo la durata del periodo durante il quale l'insorgente sarebbe rimasta senza impiego né il contenuto preciso delle conversazioni intrattenute con la capo settore infermieristico.  
 
Ci si può chiedere se tale motivazione sia sufficiente a dimostrare l'adempimento delle condizioni dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, segnatamente laddove in relazione al torto morale l'insorgente si limita sostanzialmente ad addurre l'esistenza di un "pregiudizio gravissimo", senza tuttavia nemmeno accennare a una sofferenza morale sufficientemente forte da giustificare una riparazione (v. sentenza 6B_588/2018 del 5 ottobre 2018 consid. 2.1). Disattende poi che, in presenza di più reati, la parte ricorrente è tenuta a indicare, per ogni infrazione prospettata, in cosa consisterebbe il suo danno (v. sentenza 6B_1281/2018 del 4 marzo 2019 consid. 2.1), indicazione nella fattispecie assente. Sia come sia, la questione può rimanere irrisolta, tenuto conto di quanto segue. 
 
1.4. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato violerebbe il diritto. Ciò significa che la parte ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 115 consid. 2 pag. 116; 134 II 244 consid. 2.1).  
 
1.4.1. Nella fattispecie, la CRP ha rilevato che lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte di C.________ è da ascrivere al comportamento della stessa insorgente, nella misura in cui non ha comunicato al suo nuovo datore di lavoro la sua precedente situazione lavorativa né dato la disdetta ordinaria a B.________ dopo aver firmato il nuovo contratto nell'agosto 2017. Peraltro, l'eventuale rimprovero di avere due occupazioni a tempo pieno simultanee sarebbe riferito al suo onore professionale, non tutelato dagli art. 173 segg. CP. Quanto all'ipotizzata sottrazione di dati personali giusta l'art. 179 novies CP come pure alla pretesa violazione dell'obbligo di discrezione secondo l'art. 35 cpv. 1 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), l'autorità precedente ha ritenuto che i dati di un piano di lavoro, per ipotesi divulgati, non possono essere considerati degni di particolare protezione né tantomeno segreti, di modo che difetterebbero i presupposti dei reati querelati. Infine, in relazione al prospettato danno patrimoniale procurato con astuzia ai sensi dell'art. 151 CP, la CRP non ha ravvisato alcun inganno astuto.  
 
1.4.2. La ricorrente lamenta la violazione del principio  in dubio pro duriore, perché né il decreto di non luogo a procedere né la decisione della CRP si fonderebbero su fatti accertati, bensì su "speculazioni riconducibili a deduzioni e valutazioni operate dal Magistrato", visto che non sarebbero stati assunti i mezzi di prova da lei indicati né sarebbero state esperite indagini di sorta. Censura poi un accertamento manifestamente errato della fattispecie, nella misura in cui, contrariamente a quanto ritenuto dalla CRP, non corrisponderebbe al vero che le indicazioni fornite alla capo del settore infermieristico di C.________ possano essere considerate veritiere. Invoca inoltre un'errata applicazione degli art. 309 cpv. 1 e 310 cpv. 1 CPP, non essendo in concreto date le premesse per decretare il non luogo a procedere, dal momento che non sarebbe possibile concludere per l'assenza della realizzazione di fattispecie di natura penale senza accertare in modo sufficiente i fatti determinanti. Ciò costituirebbe pure una violazione del principio della legalità sancito dall'art. 5 cpv. 1 Cost., l'autorità avendo adottato una soluzione diversa da quella prevista dall'art. 309 cpv. 2 CPP che imporrebbe di esperire indagini supplementari in un caso come quello di specie. Infine, l'insorgente si duole della violazione del diritto di essere sentito: il pubblico ministero avrebbe infatti dovuto offrirle la possibilità di chiarire il contenuto della sua querela prima di procedere all'emanazione di un decreto di non luogo a procedere. Se i fatti non sono chiari o se egli ritiene che non siano stati esposti in modo sufficientemente chiaro, il diritto di essere sentito garantito dagli art. 29 Cost. e 6 n. 1 CEDU gli avrebbe imposto di interpellare la ricorrente prima di emanare una decisione che pone fine al procedimento penale.  
 
I motivi e le argomentazioni ricorsuali omettono qualsiasi confronto con la sentenza impugnata: l'insorgente insiste lungamente sull'asserita assenza di fatti chiari per emanare un decreto di non luogo a procedere, ma trascura di illustrare perché le ragioni esposte dalla CRP per confermare il contestato decreto sarebbero contrarie al diritto. In particolare, la ricorrente non contesta che il querelato addebito di essere alle dipendenze di due datori di lavoro contemporaneamente atterrebbe all'onore professionale non tutelato dai reati contro l'onore, né confuta che i dati di cui ipotizza la divulgazione a terzi non siano segreti e neppure degni di particolare protezione e ancor meno indica perché, contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, vi siano elementi per presentire un inganno astuto. La motivazione ricorsuale non è dunque pertinente. In ogni modo, le ragioni esposte dalla CRP, non censurate, dimostrano il non adempimento di elementi costitutivi di reato, di modo che il decreto di non luogo a procedere risulta conforme al diritto. 
 
2.   
In mancanza di una motivazione topica, il gravame risulta non motivato in modo sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF e non si giustifica di conseguenza di entrare nel merito. Tale conclusione si impone a prescindere dalla natura dell'impugnativa, perché sia il ricorso in materia penale sia il ricorso sussidiario in materia costituzionale soggiacciono all'esigenza di una motivazione pertinente. 
 
Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 aprile 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy