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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_28/2020  
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio stima, 
Dipartimento delle finanze e dell'economia 
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
 
Tribunale di espropriazione 
del Cantone Ticino, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Aggiornamento intermedio della stima di un fondo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2019 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.95). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dando seguito al decreto del 31 maggio 2016 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, l'Ufficio cantonale competente ha aggiornato anche la stima ufficiale della part. xxx RFD del Comune di X.________, di proprietà di A.________. Nel termine di pubblicazione, A.________ ha reclamato contro l'aggiornamento. Il 14 febbraio 2018, l'autorità ha tuttavia respinto il gravame, rilevando - tra l'altro - come il decreto esecutivo, che ha portato all'aggiornamento intermedio, fosse cresciuto in giudicato incontestato. La decisione dell'Ufficio stima è stata in seguito confermata, su ricorso, sia dal Tribunale di espropriazione (22 gennaio 2019) che dal Tribunale amministrativo (11 dicembre 2019). 
 
B.   
Nel suo giudizio, la Corte cantonale rammenta principi e procedura previsti dal diritto ticinese. Dopo di che, rileva anch'essa che il tentativo di ridiscutere il decreto governativo del 31 maggio 2016 è destinato all'insuccesso: (1) da un lato, perché - quale decisione generale - andava impugnato al momento della pubblicazione e le condizioni per un suo controllo incidentale non sono date; (2) d'altro lato, a titolo abbondanziale, poiché nel fatto che il citato decreto abbia fissato aumenti percentuali inferiori a quelli scaturiti dalle analisi non è comunque ravvisabile nessun eccesso del potere di apprezzamento del Governo cantonale. Detto ciò, osserva che a maggior fortuna non è destinato il tentativo di ridiscutere i valori di stima determinati in occasione della revisione generale, nel 2004: (1) da un lato, perché questa procedura non ha per scopo di ritornare su stime cresciute da tempo in giudicato, ma la verifica di un aggiornamento intermedio; (2) d'altro lato, poiché non è comunque dato di vedere come le critiche addotte potrebbero giustificare una modifica straordinaria della stima giusta l'art. 42 della legge ticinese sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (LSt/TI; RL/TI 215.600). 
 
C.   
Con ricorso del 10 e complemento del 26 gennaio 2020, A.________ ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo ticinese davanti al Tribunale federale chiedendo: in via principale, che il Tribunale federale annulli l'aggiornamento intermedio o ne imponga una correzione; in via accessoria, (a) che il Tribunale federale valuti se esiste o meno l'errore di calcolo evidenziato alla Sezione 5 del Documento 1, e lo faccia a prescindere da possibili conseguenze, (b) che nel caso l'errore esistesse, il Tribunale federale ne esamini le conseguenze giusta l'art. 7 del Regolamento sulle stime; in via subordinata, che qualora rifiutasse di imporre una correzione alle stime o di annullare l'aggiornamento intermedio, il Tribunale federale non manchi di esprimersi "sulla verità delle cose". Non sono state ordinate misure istruttorie. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
In ambito di stime immobiliari la via del ricorso in materia di diritto pubblico è di per sé aperta (sentenze 2C_194/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 1.1 e 2C_494/2016 del 15 novembre 2016 consid. 1.1). 
 
1.1. Di principio, il Tribunale federale verifica liberamente sia l'applicazione del diritto federale che la conformità alle disposizioni della legge federale sull'armonizzazione fiscale del diritto cantonale armonizzato e la sua applicazione da parte delle istanze cantonali (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 131 II 710 consid. 1.2 pag. 713). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso va quindi spiegato in che consiste la lesione sostenuta e su quali punti il giudizio contestato è impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.); generici rinvii ad argomentazioni fatte valere davanti ad altre istanze non bastano (DTF 133 II 396 consid. 3.2 pag. 400; sentenza 2C_420/2010 del 28 aprile 2011 consid. 1.4). Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, la violazione di diritti fondamentali è inoltre esaminata solo se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) e lo stesso vale quando le disposizioni della LAID lasciano un certo margine di manovra ai Cantoni, la verifica dell'interpretazione del diritto cantonale essendo allora pure limitata all'eventuale violazione di diritti fondamentali (DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.).  
 
1.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento va dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
1.3. Visto che il ricorrente non li mette in discussione, con un'argomentazione che ne provi un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto, i fatti che emergono dalla querelata sentenza vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; sentenze 2C_550/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 4.2.1 e 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2.1, nelle quali è tra l'altro spiegato che, in difetto di una precisa critica, anche aggiunte e precisazioni così come riassunti delle differenti tappe della procedura non possono essere presi in considerazione). Nel contempo, dato che non viene dimostrato il diritto di procedere in tal senso, il Tribunale federale non considererà neppure i documenti nuovi acclusi al ricorso rispettivamente al suo complemento.  
 
2.  
 
2.1. Come indicato anche dalla Corte cantonale, per determinare il valore venale di un immobile, la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) non prescrive al legislatore cantonale nessun metodo di valutazione specifico. In questo contesto, la giurisprudenza ha infatti stabilito che, nell'elaborazione della regolamentazione applicabile alla materia, i Cantoni dispongono di un margine di apprezzamento importante, che concerne sia il calcolo del valore in quanto tale che la determinazione della misura in cui debba essere tenuto conto del valore di reddito. Tuttavia, essi non possono prevedere regolamentazioni che tendono in maniera generale a una sovra- o a una sottostima degli immobili (DTF 134 II 207 consid. 3.6 pag. 214; sentenze 2C_422/2016 del 13 settembre 2017 consid. 5.1 e 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1 non pubblicato in DTF 143 I 73).  
 
2.2. Un'autonomia ancora più ampia di quella di cui godono per la stima in sé, è riconosciuta ai Cantoni per quanto riguarda la procedura adottata per stabilire il valore in questione, ai fini della percezione dell'imposta cantonale sulla sostanza relativa a un determinato periodo fiscale. In effetti, la LAID e, in particolare, l'art. 14 LAID non si esprimono sull'aspetto della procedura applicabile e in questo ambito non impongono quindi nessun tipo di armonizzazione specifica (sentenze 2C_422/2016 del 13 settembre 2017 consid. 5.2 con ulteriori rinvii; DANIEL DZAMKO-LOCHER/HANNES TEUSCHER, in: Zweifel/Beusch [editori], Kommentar StHG, 3a ed. 2017, n. 1 segg. ad art. 14 LAID).  
 
3.  
 
3.1. In relazione a quanto indicato nella sentenza impugnata, che può costituire il solo oggetto del contendere, l'insorgente denuncia con una prima critica il fatto che, dopo aver registrato un aumento globale del valore della sostanza immobiliare del 27,45 %, il Consiglio di Stato si è poi limitato ad imporlo (in media) al 18,03 %, aumentando così ulteriormente la sottostima degli immobili ticinesi.  
Per formulare una simile censura che, se ammessa, comporterebbe un peggioramento della sua situazione, egli difetta però già di un interesse pratico e attuale a ricorrere, che non può nemmeno essere riconosciuto nella volontà di far rispettare la legge (art. 89 cpv. 1 LTF; DTF 138 II 162 consid. 2.1.2 pag. 164 e 137 II 40 consid. 2.3 pag. 43). 
 
3.2. Sempre per quanto rivolte contro il giudizio della Corte cantonale e non ancora contro la decisione dell'Ufficio stima o quella del Tribunale di espropriazione, inammissibili sono tuttavia anche tutte le ulteriori censure contenute nel gravame e nel suo complemento, con le quali il ricorrente mira a lamentarsi di aspetti puramente procedurali (in particolare: il diniego della possibilità di ritornare sui contenuti del decreto del 31 maggio 2016, classificato dalla Corte cantonale quale decisione di carattere generale).  
In relazione a simili questioni, riguardo alle quali l'interesse a ricorrere è pure dubbio, i Cantoni dispongono infatti di un'autonomia molto ampia (precedente consid. 2.2), di modo che esse possono essere rimesse in discussione solo in presenza di lesioni di diritti fondamentali (precedente consid. 1.1). Proprio censure di tal genere - formulate in conformità a quanto richiesto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (precedente consid. 1.2) - non sono in casu però proposte (al riguardo, cfr. ad esempio la sentenza 2D_33/2015 del 1° dicembre 2015 consid. 4, da cui risultano le condizioni da dimostrare quando, come nella fattispecie, ci si richiama al principio della buona fede). 
Nel contempo, occorre ribadire che la Corte cantonale non si è limitata a indicare perché il decreto del Consiglio di Stato non sarebbe oggi più impugnabile (querelata sentenza, consid. 4), ma ha aggiunto in via abbondanziale che, a suo avviso, il Governo ticinese non ha per nulla abusato del proprio potere di apprezzamento (querelata sentenza, consid. 5). In ogni caso, davanti a due motivazioni alternative, la sola critica della prima non è quindi sufficiente (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100). 
 
4.   
Per i motivi esposti, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazi one al ricorrente, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio stima, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 febbraio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli