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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 385/01 
 
Sentenza del 9 maggio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
M. T.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio dell'8 ottobre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
A.a In seguito all'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, M. T.________, cittadina svizzera nata il 24 gennaio 1947 e residente a X.________, in data 22 gennaio 1997 manifestava al Consolato generale di Svizzera a X.________ l'intenzione di aderire all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri all'estero. Nella dichiarazione di notifica dei redditi e della sostanza per il calcolo delle quote, l'interessata indicava di essere nullatenente. Il 24 febbraio 1997 il Console generale di Svizzera le domandava quindi la trasmissione dei giustificativi riguardanti la sua situazione finanziaria. Con risposta 12 marzo 1997 l'istante dichiarava in merito alla situazione abitativa di non essere in affitto bensì di trovarsi in un rapporto di comodato; per il resto affermava di non essere soggetta all'obbligo di compilazione del modulo 740 in quanto "al di sotto della fascia imponibile", di non possedere né titoli né averi bancari e, essendo casalinga, di non svolgere attività lucrativa. 
 
Mediante comunicazione del 2 dicembre 1997 il Console generale informava M. T.________ di averla ammessa a far parte dell'assicurazione facoltativa per gli Svizzeri all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1997 e sollecitava nel contempo la produzione della documentazione di dettaglio relativa alla situazione economica, sua e del coniuge G. T.________, necessaria per il calcolo dei contributi. In particolare veniva richiesta una dichiarazione del proprietario dell'abitazione che confermasse l'asserito uso in comodato dell'abitazione nonché un'attestazione ufficiale dell'autorità fiscale che ne accertasse la pretesa esenzione. Il 30 aprile 1998 il Console generale sollecitava nuovamente la documentazione. Con scritto 29 giugno 1998 la Cassa svizzera di compensazione fissava all'assicurata un "ultimo termine di 30 giorni" facendole nel contempo presente l'eventualità di una esclusione qualora non avesse ottemperato all'invito. Seguivano quindi due ulteriori solleciti il 19 novembre 1998 e il 31 agosto 2000. Per parte sua, l'interessata ribadiva in data 21 dicembre 1998 di essere nullatenente e di non disporre di alcun reddito. 
A.b Per decisione dell'11 gennaio 2001 la Cassa svizzera di compensazione, dando seguito alla comminatoria, decretava l'esclusione di M. T.________ dall'assicurazione facoltativa per violazione dei propri obblighi. 
B. 
Patrocinata dall'avv. Raffaele Caronna, M. T.________ si aggravava alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, con pronuncia dell'8 ottobre 2001, ne respingeva il gravame. 
C. 
M. T.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di essere reintegrata nell'assicurazione facoltativa e di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sua forma più estesa. 
 
La Cassa propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), interpellato da questa Corte per un preavviso, ritiene che l'amministrazione avrebbe potuto disporre degli elementi necessari per procedere ad una decisione di tassazione. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione, come hanno ritenuto i primi giudici, l'amministrazione, anziché procedere a una determinazione d'ufficio dei contributi dovuti, abbia escluso, in conseguenza della mancata produzione della documentazione richiesta, M. T.________ dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero. 
2. 
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
In materia di contribuzioni pubbliche il Tribunale federale delle assicurazioni non è vincolato dai motivi che le parti invocano e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG). 
3. 
I giudici commissionali, ritenendo applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2000 per essersi le circostanze poste a fondamento della decisione di esclusione verificate - perlomeno in maniera preponderante - sotto l'imperio del diritto allora determinante, hanno diffusamente esposto le norme (art. 2 LAVS, nonché art. 5, 13 e 17 OAF) e i principi giurisprudenziali (DTF 117 V 108 consid. 4) disciplinanti la materia facendo notare che, sia dal profilo del nuovo che del precedente ordinamento, la Cassa, sanzionando con l'esclusione dell'affiliata dall'assicurazione facoltativa il mancato invio della documentazione richiesta, avrebbe agito correttamente. 
4. 
Pur potendosi domandare se alla fattispecie concreta non fosse piuttosto applicabile il nuovo ordinamento entrato in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. DTF 126 V 166 consid. 4b), l'operato della precedente istanza merita comunque, nel suo complesso, di essere tutelato. 
 
Infatti, anche il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2000 contemplava la possibilità, di principio, di escludere i cittadini svizzeri all'estero assicurati facoltativamente che, nonostante un avvertimento, non adempivano le loro obbligazioni (art. 2 cpv. 6 vLAVS), e in particolare non ottemperavano al dovere - valido ieri come oggi - di fornire tutte le informazioni necessarie e di comprovare, su richiesta, mediante documenti giustificativi l'esattezza delle indicazioni date (art. 5 OAF; cfr. pure DTF 117 V 108 consid. 4). 
 
Tale principio trova oggi ancor più chiara espressione nelle nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2001. Così, mentre l'art. 2 cpv. 3 LAVS recita che sono esclusi dall'assicurazione facoltativa gli assicurati che non forniscono le indicazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto, l'art. 13 cpv. 1 seconda frase OAF precisa che sono (pure) esclusi dall'assicurazione gli assicurati che non inoltrano entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla rappresentanza all'estero, al servizio AVS/AI o alla Cassa di compensazione i documenti giustificativi richiesti (cfr. pure VSI 2001 pag. 24). 
5. 
5.1 La ricorrente si oppone alla sua esclusione dall'assicurazione facoltativa e fa valere che, essendo essa già stata affiliata in precedenza tramite il marito e dovendo di conseguenza già aver versato i relativi contributi "a meno che non si voglia sostenere che l'assicurazione fosse gratuita", l'amministrazione avrebbe dovuto procedere a una determinazione dei contributi mediante tassazione d'ufficio conformemente a quanto disposto dall'art. 17 cpv. 1 OAF. Sennonché tale allegazione, oltre a non trovare riscontro negli atti all'inserto, deve essere disattesa. 
5.1.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 OAF, rimasto invariato anche successivamente al 1° gennaio 2001, la determinazione dei contributi, eccetto che l'assicurato non abbia ancora versato contributi all'assicurazione facoltativa, avviene mediante tassazione d'ufficio se, dopo diffida ed assegnazione di un determinato termine, l'interessato non fornisce le necessarie indicazioni per stabilirne l'entità. 
 
Ora, fino al 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS, le donne senza attività lucrativa sposate con un assicurato, pur essendo anch'esse automaticamente assicurate per il fatto dell'affiliazione del marito (DTF 117 V 97), non erano tenute a pagare i contributi (art. 3 cpv. 2 lett. b vLAVS), né potevano effettuare dei pagamenti a titolo facoltativo (RCC 1949 pag. 195 seg.; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., Berna 1996, pag. 56 n. 2.10). Per il resto, non risulta - né la ricorrente lo pretende - che M. T.________ abbia altrimenti pagato contributi a dipendenza del fatto che essa avrebbe esercitato un'attività lucrativa. Ne discende che l'accertamento da parte della Cassa di compensazione, secondo cui l'insorgente sarebbe stata sottoposta per la prima volta all'obbligo di pagare dei contributi a partire dal 1° gennaio 1997, non presta il fianco a censura alcuna. 
 
Da notare infine che l'eventualità di un pagamento di contributi propri a dipendenza del fatto che il coniuge (che peraltro figura anch'egli senza attività lucrativa) potrebbe aver versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS), non entra in linea di considerazione nella presente vertenza, la norma in questione essendo stata introdotta solo con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS. 
In tali condizioni, l'amministrazione giustamente non poteva procedere a una tassazione d'ufficio sulla base di quanto sancito dall'art. 17 cpv. 1 OAF
5.1.2 Né si sarebbe giustificato, come sembra proporre l'UFAS, di prescindere da un'esclusione dell'assicurata per il fatto che i contributi dovuti dal marito, G. T.________, sarebbero stati conteggiati sulla base della situazione di reddito e di sostanza dei coniugi (VSI 1994 pag. 175 consid. 3 e 4a), ritenendo con ciò che questi elementi avrebbero permesso all'amministrazione di determinare anche le quote a carico della moglie. 
 
L'interpretazione proposta dall'UFAS in questa sede, oltre a mal conciliarsi con il senso della legge risultante dal testo dell'art. 2 cpv. 3 LAVS (rispettivamente dell'art. 2 cpv. 6 vLAVS in relazione con l'art. 5 OAF), che non sembra lasciare molti spazi per una deroga al principio dell'esclusione, si pone infatti in insanabile contrasto con il chiaro disposto di ordinanza (art. 17 cpv. 1 OAF) che - senza sconfinare manifestamente, perlomeno non in senso sfavorevole per i destinatari, dal quadro di competenze delegategli dalla norma di legge e senza pertanto limitare in maniera maggiormente incisiva i diritti degli assicurati (cfr. a proposito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni in tema di controllo della legittimità di un'ordinanza del Consiglio federale DTF 124 V 66 consid. 3a e le sentenze ivi citate) - fa espressamente dipendere l'eventualità di una tassazione d'ufficio dal pagamento di contributi (cfr. anche direttive dell'UFAS concernenti l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero cifre marg. 3011 seg. e 4050). Circostanza, quest'ultima, che, come avuto modo di rilevare al consid. 5.1.1, non si avvera nel caso di specie. 
5.2 Inconferente è infine l'osservazione ricorsuale secondo cui l'insorgente avrebbe fornito le indicazioni necessarie per determinare i contributi da essa dovuti. 
 
In realtà, come pertinentemente rilevato dai primi giudici, M. T.________, nonostante i numerosi inviti in tal senso, non ha ossequiato al proprio obbligo di informazione. In particolare, essa non ha trasmesso all'amministrazione la benché minima dichiarazione ufficiale a conferma della sua esenzione fiscale. E nemmeno si è preoccupata di produrre, nonostante le ripetute richieste, una attestazione dell'ignoto proprietario dell'abitazione di via Y._________ a X.________ - luogo di residenza dei coniugi T.________ già nel 1979 (cfr. dichiarazione di adesione 7 agosto 1979 di G. T.________ all'assicurazione facoltativa) - che confermasse esistenza e modalità dell'asserito rapporto di comodato. Così (non) agendo, M. T.________ ha gravemente contravvenuto al proprio obbligo di collaborazione e di informazione, che in quest'ambito, tenuto conto dell'accresciuta difficoltà, per l'amministrazione, di accertare fatti e situazioni all'estero (DTF 113 V 90 consid. 5b), riveste particolare rilievo. 
5.3 Stante quanto precede, la decisione di escludere M. T.________ dall'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli Svizzeri all'estero per inadempimento dei propri obblighi di informazione deve essere confermata e il ricorso di diritto amministrativo respinto. 
6. 
Viste le particolari circostanze, pur trattandosi di una procedura non gratuita, la lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG a contrario), si può eccezionalmente dispensare la ricorrente dall'onere delle spese processuali. Diviene pertanto priva di oggetto la domanda intesa ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 9 maggio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: