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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 0} 
H 148/05 
 
Sentenza del 10 luglio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
M.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa svizzera di compensazione, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 24 agosto 2005) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
con decisione 10 novembre 2004 la Cassa svizzera di compensazione ha comunicato a M.________, cittadino italiano residente in Italia nato nel 1936, che la sua domanda 1° novembre 2004 intesa al riconoscimento di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera era respinta per il motivo che egli non adempiva al requisito della durata minima di contribuzione di un anno, 
chiamati a statuire su opposizione dell'interessato, gli organi dell'assicurazione hanno confermato il precedente provvedimento per decisione su opposizione 28 febbraio 2005, 
l'interessato si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, statuendo per giudice unico, ne ha disatteso l'impugnativa per giudizio del 24 agosto 2005, 
M.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale ribadisce in sostanza la sua richiesta di rendita, 
mentre la Cassa svizzera di compensazione postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato, 
nella querelata pronunzia, cui può essere rinviato, il giudice commissionale ha già ricordato il disciplinamento legale e regolamentare richiamabile in concreto e correttamente indicato il motivo per cui all'insorgente non può essere accordata una rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera, 
in particolare, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAVS - applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 130 V 257 consid. 2.4), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) -, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti, 
nella specie, tale premessa manifestamente non è soddisfatta, dal momento che dalla documentazione all'inserto e dalle ricerche effettuate dalla Cassa risulta inequivocabilmente che il richiedente presenta una durata di contribuzione in Svizzera di soli due mesi, nel 1968, determinata dall'amministrazione sulla base delle tavole applicabili per il settore metallurgico, 
né d'altra parte il ricorrente può pretendere il riconoscimento di accrediti per compiti educativi o assistenziali, 
come a ragione osserva la precedente istanza, l'interessato non ha saputo produrre documenti (fogli paga, certificati di lavoro o altro) idonei a dimostrare l'adempimento di un periodo contributivo più lungo nel nostro Paese, i documenti esibiti in sede commissionale concernendo l'attività da lui svolta negli anni sessanta presso due ditte in Germania, 
dalle predette conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dipartirsi, con il suo gravame il ricorrente non avendo fatto valere argomenti che siano rimasti inosservati dal primo giudice né prodotto nuovi documenti suscettibili di infirmarne le conclusioni, 
meritano quindi tutela la decisione su opposizione e la pronunzia controverse, anche nella misura in cui quest'ultima, in virtù degli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea, ha disposto la trasmissione dell'incarto all'istituzione competente affinché la medesima ricalcoli la prestazione di vecchiaia erogata all'estero tenendo conto dei contributi e della durata di lavoro svolti in Svizzera, 
manifestamente infondato il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 10 luglio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: