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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_726/2018  
 
 
Sentenza del 10 settembre 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Marie Zveiger, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 luglio 2018 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2018.104). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
B.________ ha escusso l'ex marito A.________ per l'incasso di fr. 32'000.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito la " sentenza 19 settembre 2017 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano (contributi di mantenimento capitalizzati) ". L'escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Con decisione 7 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, in accoglimento dell'istanza di B.________, ha rigettato in via definitiva l'opposizione. 
 
Mediante sentenza 18 luglio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione pretorile, rilevando che l'escusso non si è confrontato con la motivazione del Giudice di prime cure, limitandosi a criticare il comportamento della controparte. La Corte cantonale ha inoltre osservato che il reclamo sarebbe in ogni modo infondato: il punto 3 della convenzione 6 luglio 2017 sottoscritta dalle parti, omologato dal Pretore aggiunto con sentenza 19 settembre 2017, costituisce infatti un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 LEF) per la prima rata di fr. 32'000.-- scaduta il 31 dicembre 2017, mentre le censure formulate dall'escusso sul comportamento dell'ex moglie non rientrano tra quelle enumerate all'art. 81 LEF
 
2.   
Con ricorso in materia civile 7 settembre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di " prendere[...] il tempo per valutare l'insieme dell'incarto " e di " accettare la [...] istanza di rigetto alla sentenza di divorzio ". 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). 
 
3.2. Nel caso concreto, tali esigenze non sono adempiute. Il ricorrente si limita infatti a rimproverare genericamente all'autorità inferiore di non aver preso in considerazione le sue motivazioni, censurando quindi in modo insufficiente l'argomentazione principale (di irricevibilità del reclamo) sviluppata dalla Corte cantonale ed omettendo poi del tutto di confrontarsi con l'argomentazione sussidiaria (di infondatezza del reclamo) contenuta nell'impugnato giudizio.  
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 settembre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini