Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_695/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'11 settembre 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
rappresentati dall'avv. Sandro Patuzzo, 
6900 Lugano, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
E.________Sagl,  
patrocinata dall'avv. Eugenia Bianchi, 
 
Municipio di Lugano, Palazzo Civico,  
Piazza Riforma 1, 6900 Lugano, 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,  
Ufficio delle domande di costruzione, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,  
Sostituto del Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Palazzo governativo, 6500 Bellinzona.  
 
Oggetto 
licenza edilizia (revoca dell'effetto sospensivo a un ricorso), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 luglio 2013 
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 19 settembre 2012 il Municipio di Lugano ha rilasciato ad E.________Sagl la licenza edilizia per la posa di pannelli amovibili, volti alla chiusura parziale durante il periodo invernale del portico antistante un bar. Per quanto qui interessa, A.________ e B.________ nonché i figli C.________ e D.________, usufruttuari rispettivamente comproprietari per piani di un immobile sito nelle vicinanze, il 30 novembre 2012 hanno impugnato detta licenza dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
B.   
L'11 gennaio 2013 E.________Sagl ha chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di togliere l'effetto sospensivo al ricorso. Con decisione del 4 febbraio 2013 il sostituto del Presidente del Governo cantonale ha respinto questa domanda provvisionale. Adita dall'istante, con giudizio del 17 luglio 2013 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha accolto il ricorso, annullando la decisione del sostituto Presidente del Consiglio di Stato e ha revocato l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato dai vicini, ponendo a carico di questi ultimi la tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e ripetibili per lo stesso importo. 
 
C.   
Avverso questa pronunzia A.________, B.________, C.________ e D.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di mantenere l'effetto sospensivo al loro ricorso del 30 novembre 2012, subordinatamente di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. Presentato contro una decisione dell'ultima istanza cantonale nell'ambito del diritto edilizio, il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF (DTF 133 II 409 consid. 1.1, 353 consid. 2 e 3.3). Il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), peraltro non specificamente motivato, è quindi manifestamente inammissibile. Visto l'esito del gravame, non occorre esaminare le altre questioni procedurali.  
 
1.3. La decisione con la quale l'autorità accorda o nega l'effetto sospensivo a un ricorso diretto contro il rilascio di una licenza edilizia è una decisione incidentale, come a ragione rilevato anche dai ricorrenti (DTF 134 I 83 consid. 3.1 pag. 87 e rinvii; sentenza 1C_114/2010 del 30 aprile 2010 consid. 1.4; riguardo alla concezione di danno irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF in merito a misure cautelari vedi DTF 137 III 324 consid. 1.1. pag. 328 seg.). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni notificate separatamente è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). I ricorrenti, a ragione, non sostengono che si sarebbe in presenza di quest'ultima condizione (cfr. DTF 134 I 83 consid. 3.1 pag. 87). L'adempimento dei citati requisiti dev'essere di principio dimostrato dai ricorrenti, a meno che non sia manifesto (cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1). Deve trattarsi di massima di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 135 II 30 consid. 1.3.4 pag. 35; 134 I 83 consid. 3.1 pag. 87; cfr. anche DTF 134 II 192 consid. 1.4).  
 
1.4. Riguardo all'esistenza di un pregiudizio irreparabile, i ricorrenti si limitano ad addurre che si sarebbe in presenza di un siffatto nocumento, poiché la decisione incidentale impugnata ha posto a loro carico una tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e ripetibili, al loro dire "tanto importanti quanto ingiustificate" dello stesso importo, "irrecuperabili" con la crescita in giudicato della criticata sentenza. L'esecutività immediata di questa decisione comporterebbe quindi per loro l'obbligo di pagare una tassa di giustizia e ripetibili asseritamente ingiustificate, che al loro dire avrebbero difficoltà a ricuperare qualora il giudizio impugnato venisse annullato.  
 
Aggiungono che la concessione dell'effetto sospensivo non implicherebbe disagi o pregiudizi per la controparte, poiché l'esercizio della sua attività commerciale non ne soffrirebbe: qualora dovesse completare l'opera litigiosa la stessa, in caso di rifiuto definitivo della licenza edilizia, si esporrebbe inoltre al rischio di sopportare i costi di ripristino. 
 
1.4.1. Ricordato che i ricorrenti non sono legittimati a far valere diritti di terzi, segnatamente della controparte, oltre ai citati danni pecuniari essi non adducono alcun pregiudizio concreto derivante dalla revoca dell'effetto sospensivo al loro ricorso.  
 
Per di più, la regolamentazione delle spese giudiziarie e delle ripetibili costituisce una decisione incidentale, sulla quale non ci si può pronunciare a titolo pregiudiziale senza esaminare la fondatezza del gravame presentato nella sede cantonale. Ora, il Tribunale federale deve pronunciarsi una volta sola su un processo e soltanto quando è certo che i ricorrenti abbiano subito un danno definitivo (DTF 135 III 329 consid. 1.2.2 pag. 333 seg.; 133 V 645 consid. 2.1 in fine e 2.2; 131 III 404 consid. 3). 
 
1.4.2. Nella fattispecie è manifesto che l'imposizione di una tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e di ripetibili del medesimo importo a carico dei ricorrenti, secondo la decisione impugnata comproprietari per piani rispettivamente usufruttuari di un palazzo che fa da cornice alla piazza in questione, non costituisce un pregiudizio irreparabile né di natura fattuale né tanto meno giuridica. In effetti, qualora la Corte cantonale non dovesse modificare la criticata ripartizione delle spese e delle ripetibili con il giudizio di merito sul loro ricorso 30 novembre 2012, i ricorrenti lo potranno impugnare se del caso con un ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione finale della Corte cantonale (art. 93 cpv. 3 LTF) o impugnando in seguito direttamente la decisione incidentale, qualora l'interesse giuridicamente protetto dell'interessato a ricorrere nel merito venga meno nel corso della procedura cantonale (DTF 135 III 329 consid. 1.2.2 pag. 333 seg.; 133 IV 645 consid. 2.2 pag. 647; 122 I 39). Non si è pertanto in presenza di un pregiudizio di natura giuridica, né dell'asserito pregiudizio di fatto. In effetti, è palese che non sussiste alcun problema per quanto riguarda un eventuale rimborso della tassa di giustizia da Parte del Cantone Ticino; d'altra parte, i ricorrenti neppure tentano di rendere per lo meno verosimile perché non potrebbero ricuperare, se del caso, le ripetibili dalla controparte, tenuto anche conto del loro ammontare.  
 
2.  
 
2.1. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
2.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Sostituto del Presidente del Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 settembre 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Aemisegger 
 
Il Cancelliere: Crameri