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ratBundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_11/2019  
 
 
Sentenza del 12 febbraio 2019  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ente Ospedaliero Cantonale, 
opponente. 
 
Oggetto 
prestazioni di cura medica, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2018 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2018.60). 
 
 
Considerando:  
che il 31 agosto 2018 l'Ente Ospedaliero Cantonale ha convenuto in giudizio A.________ innanzi al Giudice di pace del circolo di Balerna con un'istanza tendente al pagamento di fr. 759.10 per prestazioni mediche, oltre accessori, e al rigetto definitivo dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo; 
che, preso atto della mancata conciliazione, con decisione 12 ottobre 2018 il giudice di prime cure ha condannato la convenuta a versare all'istante fr. 709.10 e ha rigettato definitivamente in tale misura l'opposizione al precetto esecutivo; 
che con sentenza 28 dicembre 2018 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo della convenuta; 
che, con riferimento alla lamentata mancata produzione di un titolo di rigetto dell'opposizione, l'autorità inferiore ha rimproverato alla convenuta di equivocare sulla decisione impugnata; 
che quest'ultima non è infatti stata emanata nel quadro di una procedura di rigetto dell'opposizione, ma nell'ambito di una causa incoata con un'azione civile nel senso dell'art. 79 LEF
che la Corte cantonale ha poi rilevato l'assenza di un'impugnazione dell'accertamento del giudice di pace secondo cui la consultazione specialistica della quale la convenuta contestava la durata non comprende solo il tempo trascorso dal medico con la paziente, ma anche il tempo per studiare il caso prima delle analisi e quello per elaborare il rapporto per il medico curante; 
che con ricorso 25 gennaio 2019 A.________ è insorta al Tribunale federale, postulando l'accoglimento del gravame e l'annullamento della sentenza impugnata " con rinvio a nuovo giudizio "; 
che la ricorrente ha presentato pure un'istanza di assistenza giudiziaria; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
 
che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF); 
che la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2); 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata perché questa viola il diritto (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, la ricorrente limitandosi in sostanza a lamentare un'acriticità della Corte cantonale nei confronti del giudice di primo grado e a affermare di avere diritto di ricevere " una sentenza chiara e debitamente motivata "; 
che inoltre invano nel gravame, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio non limitata all'annullamento della decisione dell'autorità inferiore; 
che pertanto il ricorso, insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF); 
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che tuttavia si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie; 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 febbraio 2019 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti