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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_683/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 settembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ SA, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Mendrisio, 
via Pollini 29, 6850 Mendrisio. 
 
Oggetto 
perizia estimativa, 
 
ricorso contro l'ordinanza emanata il 29 agosto 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Considerando:  
che, nel quadro delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse dalla C.________ SA nei confronti di A.________ e B.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha - su istanze di nuova stima presentate dagli escussi (v. combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 del regolamento del 23 aprile 1920 del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF; RS 281.42]) - incaricato D.________ di allestire una perizia estimativa delle particelle n. 1459 e 1460 RFD di X.________; 
che, constatato come gli escussi non hanno dato seguito alle convocazioni del perito, con ordinanza 29 agosto 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha fissato al 15 settembre 2017 alle ore 13.30 il sopralluogo per procedere alla perizia estimativa delle particelle in questione, con la comminatoria che in caso di assenza ingiustificata degli escussi o di un loro rappresentante si riterrà definitivo il valore presumibile di realizzazione stabilito dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio nell'avviso d'incanto 28 aprile 2017; 
che con ricorso 8 settembre 2017 A.________ e B.________ hanno impugnato tale ordinanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare l'appuntamento del 15 settembre 2017 (essendo a quel momento " ancora impegnati per concludere le [...] attività atte a poter risolvere definitivamente le varie pendenze in corso " e non essendo " possibile delegare a terzi l'incarico di presenziare al sopralluogo ") e confermando la loro disponibilità a fissare il sopralluogo dopo il 27 settembre 2017; 
che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l'ordinanza impugnata non è una decisione finale, bensì una decisione incidentale notificata separatamente, che non concerne la competenza o una domanda di ricusazione, unicamente suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale alle condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia se essa può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b); 
che nel gravame all'esame i ricorrenti non spendono una parola per dimostrare che le condizioni poste dalla predetta norma per un ricorso immediato al Tribunale federale sarebbero in concreto soddisfatte, né tale eventualità appare evidente di primo acchito (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii); 
che il ricorso si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 12 settembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini