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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1037/2010 
 
Sentenza del 16 marzo 2011 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, Giudice presidente, 
Eusebio, Mathys, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, 
3. C.________, 
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
 
Oggetto 
Complicità in amministrazione infedele qualificata, ripetuto riciclaggio di denaro, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 10 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Fatti: 
 
A. 
Con sentenza del 12 febbraio 2008 la Corte delle assise criminali di Lugano ha tra l'altro riconosciuto A.________ e B.________ autori colpevoli di complicità in amministrazione infedele qualificata e di ripetuto riciclaggio di denaro. Ha condannato A.________ alla pena detentiva di due anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e B.________ alla pena detentiva di diciotto mesi, pure sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Ha inoltre ordinato la confisca con assegnazione alla parte civile C.________ e il sequestro conservativo di varie relazioni bancarie di pertinenza dei condannati. 
 
B. 
Adita sia dagli accusati sia dal Procuratore pubblico (PP), con sentenza del 10 settembre 2010 intimata alle parti il 3 novembre 2010, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP; ora Corte di appello e di revisione penale) ha accolto i gravami dei primi e respinto in quanto ricevibile quello del secondo. Ha prosciolto gli accusati da entrambe le imputazioni ed ha annullato le confische e i sequestri conservativi ordinati dalla prima istanza. 
 
C. 
Il PP impugna con un ricorso in materia penale del 6 dicembre 2010 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla e di confermare il giudizio di primo grado. In via subordinata, chiede di rinviare la causa alla CCRP per un nuovo giudizio. Il ricorrente postula inoltre di conferire l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
D. 
Invitati ad esprimersi sulla domanda di effetto sospensivo, A.________ chiede di dichiararla irricevibile, facendo in particolare valere la tardività del gravame. Pure B.________ ritiene irricevibile la domanda cautelare. La C.________ chiede invece di accoglierla. 
 
E. 
Invitato ad esprimersi sulla tempestività del gravame, il 18 gennaio 2011 il PP ha presentato articolate osservazioni al riguardo. Chiamati a presentare eventuali osservazioni allo scritto del PP, A.________ e B.________ hanno ribadito la tardività del gravame, mentre la C.________ ha chiesto di dichiararlo tempestivo. La Corte di appello e di revisione penale ha comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale federale. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del ricorso (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii). 
 
1.2 Presentato contro una decisione finale, resa in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF. La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso deve inoltre essere presentato tempestivamente, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, requisito il cui adempimento è contestato nella fattispecie. 
1.3 
1.3.1 La comunicazione al Ministero pubblico della sentenza del 10 settembre 2010 della CCRP è avvenuta tramite la messaggeria interna del Palazzo di giustizia di Lugano, che l'ha ricevuta il 3 novembre 2010 e l'ha consegnata al Ministero pubblico il giorno successivo, ovvero il 4 novembre 2010. Secondo il PP, la notificazione corrisponderebbe in concreto a quest'ultima data, sicché il termine di ricorso, cadendo il sabato 4 dicembre 2010 ed essendo quindi riportato al primo giorno feriale seguente (art. 45 cpv. 1 LTF), sarebbe scaduto solo il lunedì 6 dicembre 2010. L'opponente A.________ rileva che la notificazione coinciderebbe invece, in base alla giurisprudenza cantonale, con la consegna della sentenza alla messaggeria, avvenuta il 3 novembre 2010, di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto già il venerdì 3 dicembre 2010 e il gravame sarebbe tardivo. 
1.3.2 Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Questo termine non è prorogabile (art. 47 cpv. 1 LTF). L'art. 112 cpv. 1 LTF esige soltanto una notificazione per scritto delle decisioni impugnabili al Tribunale federale. Le modalità della notificazione sono per contro di principio disciplinate dal diritto procedurale applicabile al procedimento dinanzi alla precedente istanza, in concreto quindi dal diritto di procedura cantonale (AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar BGG, 2008, n. 8 e 13 all'art. 44). Deve comunque essere riservata la possibilità di accertare la data della ricezione (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 12 all'art. 112). 
1.3.3 Le comunicazioni dell'autorità sono infatti soggette a ricezione. Al riguardo è tuttavia sufficiente ch'esse entrino nella sfera d'influenza del destinatario. Perché la notificazione possa ritenersi adempiuta non è per contro necessario che il destinatario ne prenda effettivamente conoscenza. Ciò vale segnatamente quando la notificazione è fatta a una terza persona autorizzata in tal senso dal destinatario, quand'anche per atti concludenti o in forma tacita (AMSTUTZ/ARNOLD, in Basler Kommentar BGG, 2008, n. 10 all'art. 44; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 6 e 25 all'art. 44). 
1.3.4 Il ricorrente richiama a torto l'art. 85 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), entrato in vigore solo il 1° gennaio 2011, comunque non applicabile in concreto (art. 453 cpv. 1 CPP). La fattispecie è infatti disciplinata dalla procedura cantonale, segnatamente dall'art. 7 CPP/TI, secondo cui l'intimazione della sentenza avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1). Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni del CPC/TI (cpv. 2). In quest'ambito, trattandosi essenzialmente dell'applicazione di normative cantonali, il potere cognitivo del Tribunale federale è ristretto all'arbitrio (DTF 133 II 249 consid. 1.2.1; 133 I 201 consid. 1). Il ricorrente non lamenta la violazione delle disposizioni cantonali, che non impongono necessariamente una notificazione mediante invio postale né vietano una consegna tramite la messaggeria. 
Come egli stesso riconosce, la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha ritenuto che la consegna al servizio usuale di messaggeria da parte di un ufficio vale, oltre che come invio per il mittente, simultaneamente anche quale ricezione per l'ufficio destinatario, pure servito usualmente dal medesimo servizio di messaggeria. La particolarità dell'invio per posta interna è in effetti caratterizzata dal fatto che il momento dell'invio e quello della ricezione coincidono, perché sia il mittente sia il destinatario usufruiscono del medesimo servizio di messaggeria ed inviano e ricevono la posta (interna ed esterna) usualmente per il tramite del medesimo servizio. Essendo determinante per la consegna brevi manu il momento della ricezione e non quello della percezione, nel caso della posta interna la notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna alla messaggeria. La successiva consegna da parte del servizio di messaggeria all'ufficio del magistrato competente, che corrisponde solitamente alla percezione, non è per contro rilevante sotto il profilo del momento della notifica (cfr. sentenza della Camera dei ricorsi penali del 7 luglio 2005, in: RtiD I-2006, pag. 21 segg.). Questa giurisprudenza è stata sostanzialmente confermata dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello in una sentenza del 23 marzo 2009 (in: RtiD II-2009, pag. 625 segg.). Al proposito, per completezza, va rilevato che con sentenza 2D_33/2009 del 26 giugno 2009 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso interposto contro quest'ultima decisione, siccome non erano date le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per impugnarla direttamente nella sede federale. 
1.3.5 Il ricorrente riconosce che la CCRP aveva la sua sede nel medesimo Palazzo di giustizia in cui è ubicato il Ministero pubblico e che entrambe le autorità per l'invio dei loro atti e per il ritiro di quelli a loro destinati facevano capo alla messaggeria interna. Adduce che il Ministero pubblico è nondimeno un'autorità indipendente, con spazi propri e con una propria cancelleria che funge pure da ufficio per l'invio e la ricezione della corrispondenza. Nemmeno può impartire direttive o istruzioni al messaggero, il quale è un funzionario subordinato alla Cancelleria dello Stato, indipendente dal Ministero pubblico, e dispone di un proprio ufficio autonomo all'interno del Palazzo di giustizia. Secondo il ricorrente, benché non sia assoggettato alla legge sulle poste del 30 aprile 1997 (LPO; RS 783.0), il servizio di messaggeria potrebbe quindi essere equiparato al servizio postale tradizionale, sicché la notificazione dovrebbe essere valutata analogamente a quella eseguita mediante invio postale raccomandato. Il ricorrente mette quindi sostanzialmente in discussione la giurisprudenza cantonale, lamentando il fatto che i termini di ricorso possano iniziare a decorrere prima della presa di conoscenza effettiva della sentenza. A suo dire, tale giurisprudenza peccherebbe di eccessivo formalismo e comporterebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre parti del procedimento penale. 
1.3.6 Risulta dalle citate sentenze cantonali, che il servizio di messaggeria è un'unità dell'amministrazione cantonale, incaricata del ritiro e dello smistamento degli invii postali ai vari uffici amministrativi e giudiziari sulla base delle disposizioni emanate dalla Cancelleria dello Stato. L'impiegato della messaggeria è un funzionario subordinato a detta Cancelleria. Seppure di per sé esterno al Ministero pubblico e alle altre autorità giudiziarie che fanno capo ai suoi servizi, il messaggero è quindi un dipendente dello Stato abilitato a ricevere gli invii destinati al Ministero pubblico. Del resto, anche un invio postale di atti giudiziari all'indirizzo del Ministero pubblico viene notificato regolarmente da parte della Posta al dipendente della messaggeria. In tali circostanze, la prassi cantonale secondo cui la notificazione di un atto all'autorità è da ritenersi adempiuta con la sua consegna brevi manu alla messaggeria è sostenibile. Il semplice fatto che anche la soluzione prospettata dal ricorrente sia immaginabile o addirittura preferibile non basta per ritenerla inficiata di arbitrio (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 135 V 2 consid. 1.3; 134 II 124 consid. 4.1 e rinvii). 
Contrariamente al suo parere, la soluzione adottata dalla giurisprudenza cantonale nemmeno è suscettibile di costituire un formalismo eccessivo, il quale si realizza unicamente quando la severa applicazione di norme procedurali non sia legittimata da alcun interesse degno di protezione e divenga in tal modo fine a sé stessa, complichi in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale e impedisca in modo inammissibile l'accesso ai tribunali (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2; 132 I 249 consid. 5 e rinvii). Essa considera che il dipendente della messaggeria è abilitato a prendere in consegna gli atti destinati al Ministero pubblico, ciò che consente di reputare come avvenuta la notificazione al destinatario. La circostanza che il PP possa effettivamente prenderne conoscenza soltanto il giorno successivo, siccome l'invio rimane in giacenza presso la messaggeria e viene recapitato all'ufficio interessato soltanto l'indomani, concerne l'organizzazione del servizio di messaggeria e non influisce sull'efficacia della notificazione in quanto tale. La data della notificazione può comunque essere accertata dal magistrato interessato senza complicazioni tali da impedirgli di adire tempestivamente i tribunali. Una differenza tra la data della notificazione e quella dell'effettiva conoscenza dell'invio da parte del destinatario può d'altra parte verificarsi anche nel caso di una notificazione mediante invio postale raccomandato, qualora una terza persona autorizzata a ritirare l'invio non lo consegni al destinatario il giorno stesso. In tali circostanze, anche l'invocata disparità di trattamento con le altre parti nel procedimento penale si appalesa infondata. 
1.3.7 Sulla base della giurisprudenza resa in applicazione del diritto procedurale cantonale, nella fattispecie, la sentenza impugnata è quindi stata notificata al ricorrente il 3 novembre 2010, con la sua consegna da parte della CCRP alla messaggeria. Il termine di ricorso di trenta giorni è pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo (cfr. art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto venerdì 3 dicembre 2010. Di conseguenza, il ricorso in materia penale, presentato il 6 dicembre 2010, è tardivo (cfr. art. 48 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
2.2 Non si prelevano spese giudiziarie a carico del ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF). Lo Stato del Cantone è comunque tenuto a versare agli opponenti A.________ e B.________ un'indennità a titolo di ripetibili di questa sede (art. 68 LTF). Non si riconoscono per contro ripetibili alla C.________, siccome soccombente. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai patrocinatori di A.________ e di B.________ un'indennità di fr. 600.-- ciascuno a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4. 
Comunicazione al ricorrente, ai patrocinatori delle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 16 marzo 2011 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice presidente: Il Cancelliere: 
 
Schneider Gadoni