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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_928/2020  
 
 
Sentenza del 19 gennaio 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Hänni, Beusch, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tutti rappresentati dal Soccorso operaio svizzero 
SOS Ticino, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rilascio di permessi di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.8). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'ottobre 2016 F.________, cittadina onduregna e i suoi tre figli G.________, accompagnato dai propri figli D.________ e E.________, A.________ nonché B.________ con il figlio C.________, sono entrati in Svizzera come turisti e si sono poi installati con H.________, cittadino svizzero, loro compagno rispettivamente padre e nonno, il quale era rientrato dall'Honduras nel settembre 2013 e da allora viveva in Ticino. Il 1° dicembre successivo tutti e sette hanno chiesto il rilascio di permessi di dimora. 
 
B.   
Con sentenza del 7 ottobre 2020 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso esperito da F.________ e, in riforma della risoluzione del 14 novembre 2018 del Consiglio di Stato, ha annullato la decisione emessa il 15 maggio 2017 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che le negava il rilascio di un permesso di dimora. Constatato che la domanda di ricongiungimento familiare oltre ad essere tempestiva (art. 47 cpv. 1 LStrI; RS 142.20) non appariva abusiva, la Corte cantonale ha osservato che l'interessata si era sposata il 22 dicembre 2017 con H.________ e che, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità di prime cure, gli interessati disponevano di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al loro sostentamento. Non vi era quindi il rischio che dipendessero dall'aiuto sociale. 
Per quanto concerne i figli rispettivamente i nipoti di H.________ e di F.________, il Tribunale cantonale amministrativo, in conferma delle precedenti decisioni cantonali, ha osservato in primo luogo che G.________, A.________ e B.________ non potevano prevalersi né dell'art. 42 cpv. 1 LStrI né dell'art. 8 CEDU (RS 0.101) per ricongiungersi con i genitori poiché erano maggiorenni e non dipendevano da loro. Alla norma convenzionale non potevano neanche appellarsi i nipoti, potendosi affidare ai loro rispettivi padri. Osservato in seguito che non esisteva alcun trattato tra la Svizzera e l'Honduras da cui dedurre un diritto al rilascio di permessi di dimora, la Corte cantonale ha constatato che le esigenze poste dall'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI combinato con l'art. 31 cpv. 1 OASA (RS 142.201) per ottenere dei permessi di dimora per casi particolarmente gravi non erano adempiute nella fattispecie. Come non erano nemmeno date le condizioni poste dai combinati art. 29 cpv. 1 OASA, 51 cpv. 2 LCit (RS 141.0) e 11 cpv. 1 OCit (141.01), in virtù dei quali, quando (come in concreto) l'art. 42 LStrI è inapplicabile, i figli stranieri di un cittadino svizzero possono vedersi rilasciare un permesso di dimora se vi è, tra l'altro, la possibilità di una naturalizzazione agevolata (domanda che però questi non avevano mai inoltrato). Oltre a ciò ha giudicato che un rientro degli interessati in Honduras era possibile ed esigibile e che né l'art. 3 CEDU né la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107), in quanto applicabili, erano stati violati. Per finire ha rammentato che incombeva alle autorità di esecuzione controllare nuovamente l'esigibilità e l'ammissibilità del rientro in patria al momento dell'allontanamento degli interessati così come di procurare loro, se dovuto, il trattamento e l'accompagnamento necessari per assicurare un rinvio conforme agli obblighi internazionali (art. 83 cpv. 1, 3 e 4 LStrI) rispettivamente che spettava all'autorità cantonale di polizia degli stranieri, non agli insorgenti, chiedere al SEM di ordinare una loro eventuale ammissione provvisoria se era impossibile procedere al loro allontanamento (art. 83 cpv. 6 LStrI). 
 
C.   
L'11 novembre 2020 A.________, (ricorrente 1) B.________ (ricorrente 2) e il figlio C.________ (ricorrente 3) nonché D.________ (ricorrente 4) e E.________ (ricorrente 5) hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso (in materia) di diritto pubblico con cui, appellandosi all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI combinato con l'art. 31 OASA nonché all'art. 8 CEDU, chiedono che la sentenza cantonale sia annullata e che vengano rilasciati loro i permessi di dimora richiesti. Domandano in seguito che sia conferito l'effetto sospensivo al loro gravame e di essere dispensati dal dovere versare un anticipo delle spese. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).  
 
1.2. Considerato che i ricorrenti non mettono in discussione, con una motivazione che ne provi un accertamento arbitrario (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560), i fatti che emergono dalla querelata sentenza, gli stessi vincolano il Tribunale federale (art. 105 LTF). In quanto i ricorrenti adducono fatti nuovi (cfr. consid. 2.3.2), per altro posteriori alla sentenza cantonale (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 342 consid. 2 pag. 343 seg.), gli stessi non vengono pertanto considerati.  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.2. Dopo avere esposto in dettaglio la loro situazione familiare, i ricorrenti si appellano in primo luogo all'art. 30 cpv. 1 lett b LStrI, in virtù del quale può essere accordata un'autorizzazione di soggiorno per tenere conto dei casi personali particolarmente gravi, in relazione con l'art. 31 OASA che ne specifica la portata. Senonché la norma richiamata ha solo carattere potestativo e concerne inoltre le deroghe alle condizioni d'ammissione. Ne discende che, contro il diniego pronunciato dalla Corte cantonale in base a questo disposto, il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico non è esperibile (art. 83 lett. c cifre 2 e 5 LTF; sentenza 2C_1074/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 1.2 e richiami).  
 
2.3. I ricorrenti si riferiscono in seguito al diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU (sulle condizioni di applicazione, vedasi DTF 144 I 266). Il quesito di sapere se essi possano effettivamente avvalersi del citato disposto convenzionale e, quindi, presentare un ricorso in materia di diritto pubblico, più che dubbio, può rimanere irrisolto. Quand'anche ciò fosse il caso il gravame, per i motivi esposti qui di seguito, si rivela comunque infondato.  
 
2.3.1. Uno straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall'art. 8 CEDU a condizione di intrattenere una relazione stretta ed effettivamente vissuta con una persona della sua famiglia che dispone di un diritto a soggiornare in maniera duratura in Svizzera (sentenze 2C_586/2020 del 26 novembre 2020 consid. 4.1 e rinvii). Le relazioni che permettono di fondare un diritto a un'autorizzazione di polizia degli stranieri in virtù dell'art. 8 CEDU sono innanzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni che vivono insieme (DTF 144 II 1 consid. 6.1 pag. 12 seg.; 135 I 143 consid. 1.3.2 pag. 146; sentenza 2C_401/2018 del 17 settembre 2018 consid. 6). Una persona straniera può tuttavia invocare l'art. 8 CEDU anche in relazione ad altri membri della famiglia che risiedono in Svizzera, segnatamente in presenza di uno stato di dipendenza particolare tra lui e i famigliari in questione, a motivo per esempio di una malattia o un handicap (DTF 144 II 1 consid. 6.1 pag. 12 seg.; sentenze 6B_639/2019 del 20 agosto 2019 consid. 1.3.2 e 2C_157/2018 del 28 maggio 2018 consid. 5.1).  
 
2.3.2. I ricorrenti 1 e 2, ossia gli adulti, non si trovano - e nemmeno l'hanno preteso e ancora meno dimostrato - in uno stato di dipendenza dai loro genitori che fruiscono (siccome cittadino svizzero e moglie di quest'ultimo) del diritto di risiedere in Svizzera. Nulla possono quindi dedurre dall'art. 8 CEDU. Per quanto riguarda i ricorrenti minorenni 3, 4 e 5, essi dipendono dai loro rispettivi padri. A questo proposito va precisato che l'argomento secondo cui il padre dei ricorrenti 3 e 4 (il quale non ha ricorso in queste sede, di modo che nei suoi confronti la sentenza cantonale è cresciuta in giudicato) sarebbe tornato in Honduras e che non si avrebbero più sue notizie, costituisce un fatto nuovo (art. 99 cpv. 1 LTF; su questa nozione e sulle condizioni di applicazione della norma, vedasi sentenza 2C_437/2019 del 25 novembre 2019 consid. 1.4) che non può essere considerato. Ciononostante nemmeno nei confronti dei ricorrenti minorenni è stato addotto e ancora meno dimostrato l'esistenza di uno stato di dipendenza, nel senso richiesto dalla prassi, nei confronti dei nonni. Premesse queste considerazioni, ne discende che su questo aspetto il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto.  
 
2.3.3. Per quanto concerne la questione del loro rinvio in patria, l'argomentazione dei ricorrenti, ai limiti dell'ammissibilità (art. 42 cpv. 2 LTF), non è all'evidenza idonea a dimostrare che l'apprezzamento effettuato al riguardo dalla Corte cantonale disattende il principio di proporzionalità. Al contrario la ponderazione svolta dalla citata autorità appare ad ogni modo corretta, motivo per cui si rinvia al pertinente considerando contenuto nella sentenza querelata (pag. 12 seg. consid. 5.3), al quale ci si allinea.  
 
 
3.   
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. 
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
4.2. La richiesta dei ricorrenti di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di assistenza giudiziaria, dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie, fissate comunque tenendo conto della loro situazione finanziaria, seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti 1 e 2, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti 1 e 2, in solido. 
 
4.   
Comunicazione al rappresentante dei ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 19 gennaio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud