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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_189/2019  
 
 
Sentenza del 21 ottobre 2019  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
gratuito patrocinio (rigetto provvisorio dell'opposizione), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 3 settembre 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.161). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con decisione 20 agosto 2019 il Pretore del Distretto di Blenio ha rigettato in via provvisoria (per l'importo di fr. 5'059.65) l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare da B.________. 
 
Mediante reclamo 29 agosto 2019 A.________ ha impugnato tale decisione, chiedendo di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto 3 settembre 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto tale istanza. La Corte cantonale ha in particolare osservato che A.________ non ha dimostrato di essere sprovvisto dei mezzi finanziari necessari (art. 117 lett. a CPC [RS 272]) ed in ogni modo il suo reclamo appare d'acchito destituito di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC) : l'attestato di carenza di beni ed il contratto di compravendita di un'autovettura prodotti dal creditore costituiscono infatti validi titoli di rigetto provvisorio dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione (art. 82 cpv. 1 LEF) ed il debitore non ha reso verosimile alcuna eccezione nel senso dell'art. 82 cpv. 2 LEF
 
2.   
Con scritto 24 settembre 2019 (poi completato in data 30 settembre 2019) A.________ ha impugnato il decreto 3 settembre 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di designare un patrocinatore d'ufficio e di condurre la procedura in tedesco. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.   
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
4.   
La decisione che rifiuta la concessione del gratuito patrocinio è una decisione incidentale atta a causare un danno irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 129 I 129 consid. 1.1). La via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della vertenza di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa di rigetto provvisorio dell'opposizione che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Ne segue che il decreto impugnato è unicamente suscettivo di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
Il rimedio qui discusso non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF. Il ricorrente non si prevale infatti di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta minimamente con il decreto impugnato. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
Quanto all'istanza del ricorrente di nominargli un patrocinatore (anche) per la procedura federale, essa non si giustifica né sulla base dell'art. 64 cpv. 2 LTF, in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole dell'impugnativa, né sulla base dell'art. 41 cpv. 1 LTF, dato che il ricorrente aveva la possibilità di nominare egli stesso un avvocato affinché lo rappresentasse dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 5A_1012/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5; 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 2.1 con rinvii). 
Nella presente fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 ottobre 2019 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini