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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_372/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 luglio 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
disdetta straordinaria del contratto di locazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 maggio 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
B.________ ha locato ad A.________ uno stabile adibito ad albergo. Il conduttore ha poi sublocato, con l'autorizzazione del locatore, l'edificio ad una società da lui costituita. L'8 aprile 2013 il locatore ha spedito una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta sia al conduttore che alla subconduttrice. Entrambe le diffide sono state indirizzate presso l'ente locato. Il 15 maggio 2013 il locatore ha inviato, mediante l'apposito modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto di locazione all'indirizzo privato del conduttore. 
 
 Il Pretore di Locarno-Campagna ha respinto con sentenza 4 novembre 2013 la petizione con cui A.________ aveva chiesto, in via principale, di dichiarare nulla la disdetta e, in via subordinata, di concedere una protrazione della locazione. 
 
2.   
Con sentenza 19 maggio 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un appello presentato da A.________ e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notifica della diffida di pagamento, atteso che questa era stata ritirata da una dipendente dell'albergo che la Posta poteva considerare un'ausiliaria del conduttore, indipendentemente dall'esistenza di una formale procura. A.________, infatti, aveva avuto il proprio recapito presso l'albergo in questione quando abitava in Italia e non aveva segnalato alla Posta che questo non valeva più dal suo ritorno in Svizzera. Inoltre egli, pur non potendo ignorare che la Posta consegnava alla ricezionista dell'albergo le raccomandate destinate a lui personalmente, non si è mai lamentato di tale modo di procedere. La Corte di appello ha pure rilevato che l'indirizzo a cui è stata spedita la diffida di pagamento era quello dell'ente commerciale locato ed indicato dallo stesso conduttore in una precedente procedura conciliativa. Per questo motivo ha pure ritenuto che, contrariamente a quanto affermato nell'appello, il locatore non è incorso in un abuso di diritto per avere inviato la diffida a tale indirizzo invece che a quello privato del conduttore a cui ha invece successivamente inoltrato la disdetta straordinaria. 
 
3.   
Con "appello" (recte: ricorso) del 16 giugno 2014 A.________ chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza cantonale nel senso che la disdetta della locazione sia dichiarata nulla. Afferma che tale sanzione è giustificata dal fatto che la diffida di pagamento non è stata inviata al suo indirizzo privato, ma è stata consegnata dalla Posta ad una persona che non era munita di una regolare procura per ritirare le raccomandate. Sostiene inoltre che il locatore sarebbe incorso in un abuso di diritto, perché avrebbe scientemente utilizzato un indirizzo non corretto nella speranza che l'invio non venisse ritirato. 
 
 Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
L'art. 42 cpv. 2 LTF esige, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, che il ricorrente si confronti almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1) e spieghi perché l'atto attaccato viola il diritto. 
 
 Nella fattispecie il ricorso non soddisfa i predetti requisti. Il ricorrente non si confronta in alcun modo con la predetta motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre, riferendosi per altro esclusivamente al Pretore, gli argomenti già confutati dalla Corte cantonale. Egli omette segnatamente di indicare i motivi per cui la ricezionista dell'albergo non poteva essere considerata, nelle incontestate circostanze descritte dalla sentenza impugnata, una sua ausiliaria e perché violerebbe il diritto ritenere che le notifiche potessero validamente avvenire all'indirizzo dell'ente commerciale locato, recapito peraltro utilizzato dallo stesso ricorrente nella procedura conciliativa. 
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non occorre assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a determinarsi sul ricorso, non è incorso in spese causate dalla procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 22 luglio 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti