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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
B 45/02 
 
Sentenza del 22 ottobre 2002 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
M.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 17 aprile 2002) 
 
Fatti: 
A. 
M.________, nato il 17 novembre 1938, coniugato, era segretario comunale di X.________. Con effetto dal 1° dicembre 1998, data dell'avvenuto pensionamento anticipato, è stato posto al beneficio di una rendita di vecchiaia della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino di fr. 2'155.-- e di un supplemento sostitutivo in attesa dell'assegnazione della rendita AVS/AI a favore di uno dei coniugi di fr. 2'174.-- mensili. 
 
Il 29 novembre 2001 la Cassa, tenendo conto di un'avvenuta modifica delle basi legali, ha comunicato all'interessato che il supplemento sostitutivo riconosciutogli veniva ridotto, a partire dal 1° dicembre seguente, a fr. 1'945.-- mensili. 
B. 
M.________ ha adito il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino mediante una petizione con cui contestava la riduzione operata dalla Cassa. 
 
Con giudizio del 17 aprile 2002 la Corte cantonale ha respinto la petizione. 
C. 
M.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede, in annullamento del giudizio cantonale, che venga ripristinata la prestazione litigiosa secondo l'importo fissato al momento del pensionamento e rimprovera ai primi giudici di aver interpretato le disposizioni legali determinanti in modo scorretto. 
 
Mentre la Cassa propone la reiezione del ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi al riguardo. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, i motivi per i quali il Tribunale federale delle assicurazioni dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335). 
1.2 Se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii). Il libero esame delle asserite lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale delle assicurazioni nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non esime i ricorrenti dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla precedente istanza. In particolare, i ricorrenti non possono limitarsi ad opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare perché la pronunzia dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.). 
2. 
Ora, il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di motivazione. L'insorgente si limita infatti ad affermare, in una sola frase, di ritenere che l'interpretazione della legge applicata dalla Corte cantonale non sarebbe corretta. Ciò non basta manifestamente a soddisfare i requisiti minimi posti dalla menzionata giurisprudenza. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a in relazione con l'art. 135 OG, pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 22 ottobre 2002 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: