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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
I 939/05 
 
Sentenza del 22 dicembre 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
C.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Paolo Luisoni, viale Stazione 16, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 1° dicembre 2005) 
 
Visto in fatto e considerando in diritto che: 
in data 27 luglio 2001, C.________, nato nel 1976, di professione meccanico, ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile agli esiti (frattura dell'acetabolo destro con rottura del cinto pelvico anteriore, ferita lacero-contusa pretibiale sinistra e piccolo pneumotorace destro) di un incidente della circolazione avvenuto nel settembre 2000, le cui conseguenze sono state assunte dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), 
con decisione del 3 giugno 2004, sostanzialmente confermata l'11 agosto seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'assicuratore infortuni ha chiuso il caso assegnando una rendita d'invalidità del 14% con effetto dal 1° dicembre 2003 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%, 
esperiti i propri accertamenti, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha accolto il diritto a una rendita limitatamente al periodo settembre 2001 - ottobre 2002, mentre ha respinto l'assegnazione di ulteriori prestazioni per difetto d'invalidità di grado pensionabile (decisione del 24 settembre 2004 e decisione su opposizione del 24 maggio 2005), 
aderendo alla valutazione dell'INSAI che già nel luglio 2002 aveva ritenuto l'assicurato totalmente in grado di svolgere un'attività leggera, l'UAI ha stabilito, a partire dal 1° novembre 2002, lo stesso grado d'invalidità (14%) precedentemente accertato dall'assicuratore infortuni, osservando che l'origine del danno era di natura esclusivamente post-traumatica, 
adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha confermato l'operato dell'amministrazione per pronuncia del 1° dicembre 2005, 
patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, in accoglimento del gravame, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita d'invalidità per un grado d'incapacità al guadagno del 50%, 
come già in sede cantonale e con gli stessi argomenti addotti nella parallela procedura di assicurazione contro gli infortuni, il ricorrente censura sostanzialmente la valutazione della sua capacità lavorativa residua, 
l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi, 
per sentenza del 7 dicembre 2006, il Tribunale federale delle assicurazioni ha nel frattempo respinto il ricorso del ricorrente nella parallela procedura LAINF e prestato piena adesione alle conclusioni del dott. A.________, che in data 8 luglio 2002 aveva dichiarato l'insorgente totalmente abile al lavoro in attività leggere che gli consentissero di alternare la posizione (U 395/05), 
per rispondere alle censure sollevate nella presente procedura AI, di uguale tenore a quelle cui si è dovuta chinare questa Corte nella procedura LAINF, è pertanto sufficiente il rinvio alle conclusioni della predetta sentenza, 
per il resto il giudizio cantonale ha già adeguatamente esposto il principio di uniformità della nozione d'invalidità (art. 8 LPGA) e ricordato le regole che disciplinano il coordinamento della sua valutazione nell'assicurazione AI e LAINF quando l'infortunio risulta essere l'unica causa dell'invalidità (DTF 126 V 288 segg.; VSI 2004 pag. 182 [sentenza del 13 gennaio 2004 in re T., I 564/02], consid. 3; cfr. pure consid. 2.1.2 non pubblicato in DTF 131 V 120), per cui anche a questo proposito vi si può semplicemente rinviare, 
vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza del 16 ottobre 2006 in re A., I 698/04, consid. 6), 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 22 dicembre 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere: