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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_492/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 ottobre 2013  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di disconoscimento del debito, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il Pretore del distretto di Lugano ha respinto con sentenza 29 novembre 2012 l'azione di disconoscimento del debito proposta da A.________ contro la B.________SA, siccome tardiva, e posto la tassa di giustizia a carico dell'attore; 
che il 28 febbraio 2013 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, per mancato versamento dell'anticipo delle spese presumibili del processo, l'appello inoltrato il 22 gennaio 2013 dall'attore; 
che con sentenza 9 luglio 2013 il Tribunale federale ha annullato tale decisione e rinviato la causa all'autorità di seconda istanza affinché decida la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attore con l'appello e statuisca nuovamente su quest'ultimo rimedio di diritto; 
che il giudizio del Tribunale federale era dovuto all'assenza di una decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria anteriore all'invito rivolto all'appellante di versare un anticipo per le spese presunte del processo; 
che statuendo nuovamente il 26 agosto 2013 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto sia l'impugnativa dell'attore sia la sua domanda di assistenza giudiziaria, ma ha rinunciato al prelievo di spese processuali; 
che la Corte di appello ha ritenuto tardiva l'azione di disconoscimento del debito e giustificata la messa a carico dell'attore della tassa di giustizia della procedura pretorile; 
che con ricorso 4 ottobre 2013 A.________ chiede l'annullamento della "decisione di non entrata in materia" del Tribunale di appello, la trasmissione dell'incarto a tale autorità per nuova decisione e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che in concreto il ricorso non soddisfa tali esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi ad indicare il diritto delle persone indigenti ad adire tribunali e l'obbligo dei tribunali cantonali di "adattarsi alle decisioni delle Corti a loro superiori", senza spendere una parola per contestare la tardività della sua azione o spiegare per quale ragione la tassa di giustizia della procedura pretorile non avrebbe dovuto essere messa a suo carico; 
che in queste circostanze il ricorso al Tribunale federale, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che così stando le cose la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza del ricorrente; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 ottobre 2013 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti