Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_937/2022  
 
 
Sentenza del 24 gennaio 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
avviso di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 novembre 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.120). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Nell'esecuzione promossa nei confronti di B.________ dall'avv. D.________ (per l'incasso di una nota professionale per consulenza di fr. 1'437.05 oltre accessori), il 3 ottobre 2022 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato l'avviso di pignoramento per il 19 ottobre 2022. 
Mediante sentenza 28 novembre 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso inoltrato da B.________ avverso tale avviso di pignoramento. 
 
2.  
Con ricorso 5 dicembre 2022 B.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo anche di " sospendere " tale sentenza e l'avviso di pignoramento 3 ottobre 2022. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).  
 
3.2. Con decreto 7 dicembre 2022 la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte pari a fr. 1'000.-- entro il 16 dicembre 2022.  
Scaduto infruttuoso detto termine, mediante un ulteriore decreto 29 dicembre 2022 alla ricorrente è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 12 gennaio 2023, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. In data 30 dicembre 2022 la ricorrente è stata invitata a ritirare l'atto giudiziario contenente il decreto, ma durante il periodo di giacenza postale ella non lo ha fatto, sicché giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione deve essere reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. In ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, la ricorrente doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (v. DTF 141 II 429 consid. 3.1; v. anche sentenza 5F_14/2021 dell'11 agosto 2021 consid. 3.2, concernente la qui ricorrente). 
Dato che l'anticipo richiesto non è stato fornito nemmeno nel termine suppletorio (v. art. 48 cpv. 4 LTF), conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 29 dicembre 2022 il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Con l'evasione del rimedio, la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo diventa priva d'oggetto. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 250.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 24 gennaio 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini