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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_185/2018  
 
 
Sentenza del 24 aprile 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (calunnia, coazione), 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 dicembre 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2017.247). 
 
 
Considerando:  
che il 13 luglio 2015 A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro B.________ per i titoli, tra altri, di calunnia e di coazione; 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 20 settembre 2017 il Procuratore pubblico ha decretato un non luogo a procedere, non ravvisando sufficienti indizi di reato; 
che con sentenza dell'8 dicembre 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro il decreto di non luogo a procedere; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 10 febbraio 2018 al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii); 
che, riservata la sospensione del termine di ricorso durante le ferie giudiziarie natalizie (cfr. art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), il ricorso deve essere depositato al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (cfr. art. 100 cpv. 1 LTF); 
che, giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; 
che questo principio della notificazione fittizia si applica anche quando il ricorrente abbia chiesto alla posta di prolungare il periodo di giacenza dell'invio, segnatamente mediante un ordine di trattenuta della corrispondenza (DTF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa); 
che la Corte cantonale ha intimato al ricorrente la sentenza impugnata il 14 dicembre 2017, ma che l'invio risulta essere stato ritirato presso l'ufficio postale di X.________ soltanto il 13 gennaio 2018; 
che la tempestività del ricorso in esame, inviato al Tribunale il 10 febbraio 2018, appare quindi quantomeno dubbia; 
che la questione può comunque rimanere indecisa; 
che in effetti, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, soltanto se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
che nella nozione di "pretese civili" rientrano soltanto le pretese, introdotte a norma di legge, derivanti direttamente dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (cfr. sentenze 6B_1166/2015 del 27 giugno 2016 consid. 1.1 e 6B_768/2013 del 12 novembre 2013 consid. 1.3); 
che il ricorrente, facendo riferimento agli art. 434 segg. CPP, si limita ad indicare una serie di importi forfettari che dovrebbero essere posti a carico della denunciata (fr. 5'000.-- per  "la lesione della personalità e torto morale", fr. 2'000.-- a titolo di  "indennità di inconvenienza"e fr. 1'000.-- per  "le spese giudiziarie sostenute e le ripetibili");  
ch'egli non sostanzia tuttavia minimamente tali pretese, le quali sembrano piuttosto riconducibili allo svolgimento del procedimento penale e non appaiono direttamente derivanti dai reati in discussione; 
che un'eventuale riparazione del torto morale fondata sull'art. 49 CO presuppone una lesione della personalità di una certa gravità, non circostanziata in concreto dal ricorrente (cfr. DTF 131 III 26 consid. 12.1; sentenza 6B_1001/2013 del 16 gennaio 2014 consid. 1.2); 
che, ad ogni modo, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato unicamente per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, siccome il ricorrente non si confronta puntualmente con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e non dimostra perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
ch'egli non si confronta con i reati di calunnia (art. 174 CP) e di coazione (art. 181 CP), unico tema della sentenza impugnata, e non spiega con una motivazione conforme alle esposte esigenze per quali ragioni sarebbero adempiuti gli elementi costitutivi di tali reati; 
che il ricorrente critica in generale l'operato delle autorità cantonali nella conduzione del procedimento penale e presenta quindi argomentazioni che esulano dall'oggetto del litigio e che sono di conseguenza inammissibili; 
che il gravame è parimenti inammissibile laddove egli accenna genericamente a una mancata astensione del Presidente della CRP; 
che il ricorrente al riguardo non fa valere specifici motivi di ricusazione (cfr. art. 56 CPP), limitandosi ad addurre che il magistrato avrebbe già partecipato a precedenti giudizi nei suoi confronti ed avrebbe un interesse nella causa; 
che la circostanza secondo cui il magistrato abbia in passato respinto doglianze promosse dal ricorrente non fonda di per sé una parvenza di parzialità né un obbligo di ricusazione (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1; 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146); 
che le censure ricorsuali concernenti il reato di vie di fatto sono rivolte contro la sentenza del 27 marzo 2017 della CRP, la quale non è tuttavia oggetto dell'impugnativa in esame (cfr. decreto 6B_184/2018); 
che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 24 aprile 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni