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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_559/2012 
 
Sentenza del 24 settembre 2012 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Procura pubblica dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Contravvenzione alla legge sulle armi, 
 
ricorso in materia penale contro il decreto emanato 
il 7 giugno 2012 dalla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
Considerando: 
che con decreto del 7 giugno 2012 la Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni non è entrata nel merito del reclamo inoltrato da A.________ contro il decreto di stralcio emanato il 26 aprile 2012 dalla Procura pubblica, perché manifestamente tardivo; 
che con scritto datato 7 agosto 2012 A.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale, sollecitando l'assunzione di ulteriori prove sul reato rimproveratogli, di cui contesta la realizzazione; 
che non sono state chieste osservazioni; 
che il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere interposto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF); 
che, di conseguenza, in questa sede può essere impugnato unicamente il decreto del Tribunale cantonale dei Grigioni; 
che, giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorrente deve motivare il suo gravame spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, pena l'inammissibilità (art. 108 LTF); 
che l'insorgente deve quindi confrontarsi con i considerandi della decisione contestata (DTF 138 I 171 consid. 1.4); 
che, nella fattispecie, discutendo nel merito la sua condanna, il ricorrente adduce motivazioni senza legame con il decreto impugnato e non spiega per quali ragioni le considerazioni dell'autorità precedente relative alla tardività del suo reclamo sarebbero contrarie al diritto; 
che, difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
Losanna, 24 settembre 2012 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy