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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
M 6/01 
 
Sentenza del 25 febbraio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Lustenberger; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
D._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. dott. Plinio Pianta, 7743 Brusio, 
 
contro 
 
Ufficio federale dell'assicurazione militare, 3001 Berna, opponente, rappresentato dall'avv. dott. Alberto Agustoni, Viale Stazione 2, 6501 Bellinzona 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio dell'11 maggio 2001) 
 
Fatti: 
A. 
A.a In data 9 settembre 1992, durante un corso di ripetizione, D._________, nato nel 1966, a seguito del ribaltamento del sollevatore che stava manovrando, riportò lo schiacciamento delle parti molli della gamba e del piede destro con conseguente frattura del II e III metatarso e del malleolo laterale destro. L'assicurazione militare assunse il caso e corrispose le prestazioni di legge. 
 
Dopo avere sviluppato una distrofia Sudeck al piede destro, l'assicurato dovette sottoporsi il 20 aprile 1993 ad un intervento chirurgico con allungamento dei flessori II a V e svuotamento del seno tarsi. Quindi, nell'agosto 1993, dopo essersi ferito ad un dito della mano sinistra ed avere accusato formicolii in varie regioni del corpo, gli venne riscontrata una "sospetta sclerosi multipla con iperestesia-iperalgesia dell'emicorpo sinistro", poi confermata dagli specialisti. Il 15 settembre 1993 D._________ venne visitato dal medico di circondario dell'assicurazione militare, dott. S._________, il quale, pur preavvisando favorevolmente una riformazione professionale per i postumi dell'infortunio, escluse la presenza di un nesso causale fra l'infortunio e la sclerosi multipla, inducendo così l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM) ad ordinare, mediante comunicazione dell'11 ottobre 1993, l'attuazione di una riformazione professionale e a negare per contro ogni responsabilità della Confederazione per la sclerosi multipla. 
 
Mediante decisione 29 aprile 1994, intimata all'allora patrocinatore dell'assicurato, l'UFAM assegnò a quest'ultimo una rendita per riformazione professionale di fr. 4'219.60 mensili dal 1° febbraio 1994 al 31 agosto 1994, poi estesa, per ulteriore provvedimento del 16 dicembre 1994, fino al 31 luglio 1996. In entrambe le occasioni, l'assicurazione militare ribadì la propria estraneità in merito alla sclerosi multipla. D._________ venne in seguito sottoposto ad ulteriori interventi di osteotomia e di escissione. Con decisione del 15 gennaio 1998 l'UFAM, preso atto di una menomazione dell'integrità pari al 7,5%, assegnò all'assicurato una prestazione capitalizzata di fr. 52'738.70 per i postumi dell'infortunio al piede destro. 
A.b Con scritti del 24 novembre 1998 e 10 marzo 1999 del proprio patrocinatore, avv. Plinio Pianta, D._________ ha chiesto all'assicurazione militare l'assunzione della responsabilità in merito alla sclerosi multipla e, in conseguenza di ciò, il riconoscimento di una rendita d'invalidità a dipendenza degli esiti ricollegabili al trauma del 1992. Ha motivato la richiesta con la produzione di alcuni rapporti medici del dott. E._________, specialista in neurologia, e del dott. R._________, curante dell'assicurato, dai quali sarebbe risultata la stretta interdipendenza tra il trauma militare e l'insorgenza della sclerosi multipla. 
 
Mediante decisione del 12 novembre 1999, sostanzialmente confermata il 28 febbraio 2000 anche in seguito all'opposizione formulata dall'interessato, l'UFAM, rilevando come l'assicurato, rispettivamente i suoi legali d'allora, non avessero sollevato alcuna obiezione avverso la comunicazione dell'11 ottobre 1993, non è entrato nel merito delle domande, rispettivamente, ha rifiutato di procedere a una revisione o a una riconsiderazione del provvedimento, ormai ritenuto cresciuto in giudicato. 
B. 
Adito da D._________ con il patrocinio dell'avv. Pianta, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, confermando in sostanza l'operato dell'amministrazione, ha respinto il gravame per pronuncia 11 maggio 2001. 
C. 
Sempre rappresentato dall'avv. Pianta, D._________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata nonché, dopo l'entrata nel merito delle richieste, il riconoscimento della piena responsabilità dell'assicurazione militare e l'assegnazione delle relative prestazioni. 
 
L'UFAM, patrocinato dall'avv. Alberto Agustoni, postula la reiezione del ricorso protestando spese e ripetibili. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia l'autorità giudiziaria cantonale ha già diffusamente esposto le norme (art. 101, 103 LAM) e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare che - senza esserne obbligata (DTF 117 V 12 consid. 2a e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 119 V 479 consid. 1b/cc) - l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato e che non è stata oggetto di controllo giudiziale di merito, quand'essa è indubbiamente errata e la sua rettifica sia di importante rilevanza (DTF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata), mentre che, a determinate condizioni, essa amministrazione è per contro tenuta a ritornare su una decisione formalmente cresciuta in giudicato se vengono scoperti nuovi fatti decisivi o nuovi mezzi di prova decisivi, idonei cioè a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b e i riferimenti ivi citati). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che i suesposti principi sono ugualmente applicabili laddove ad essere rimesse in discussione non sono decisioni formali, bensì atti informali, che, per ragioni legate alla tutela della buona fede e della sicurezza del diritto, l'amministrazione, trascorso un adeguato periodo di esame e di riflessione, da determinare in ogni singolo caso, deve potere ritenere definitivi alla stregua di una decisione formale cresciuta in giudicato (cfr. DTF 122 V 369 consid. 3a e i riferimenti ivi citati). 
 
Giova infine soggiungere che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Il giudice cantonale, per il motivo che l'assicurato non avrebbe fatto valere fatti o mezzi di prova nuovi suscettibili di determinare un diverso apprezzamento giuridico, bensì avrebbe semplicemente proposto una diversa valutazione di fatti già noti, non ha obbligato l'amministrazione a rinvenire sulle proprie prese di posizione precedenti. Né ha ravvisato gli estremi per giustificare una riconsiderazione della decisione contestata, la stessa non essendo stata reputata manifestamente errata. 
2.2 Per parte sua, il ricorrente contesta tale valutazione e fa notare che in particolare le infezioni post-traumatiche e post-operative come pure l'allergia manifestata alle cure di penicillina - instaurate nell'ottobre 1992 per fare fronte a un processo infettivo in corso - avrebbero provocato un danno irreversibile al sistema immunologico che avrebbe scatenato o comunque favorito l'insorgere della sclerosi multipla. Rileva quindi che solo grazie alle conoscenze degli ultimi anni - dopo che in seguito ad ogni intervento operatorio si sarebbe verificata una "reazione infettiva/allergica che rovinava sempre più il sistema immunitario" - sarebbe stato possibile riconoscere l'effettiva portata delle conseguenze del trauma da schiacciamento ed evidenziare il rapporto di causalità con l'infortunio del settembre 1992. 
3. 
3.1 Anche se a norma dell'art. 96 cpv. 1 LAM soltanto i casi di esigua importanza potrebbero essere liquidati senza formalità, riservata la possibilità per il richiedente di esigere una presa di posizione formale (cpv. 2; cfr. anche Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 7 all'art. 96 LAM, per il quale già la comunicazione informale dovrebbe rendere espressamente attento il richiedente sul diritto di chiedere un provvedimento formale), la decisione dell'autorità cantonale di comunque considerare - per ovvie esigenze di sicurezza del diritto - la comunicazione dell'11 ottobre 1993, con la quale era stata negata ogni responsabilità dell'assicurazione militare in relazione alla sclerosi multipla, alla stregua di una decisione informale cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1) e di esaminare di conseguenza la richiesta dell'assicurato di rinvenire su tale determinazione - più volte espressa anche nei confronti degli allora patrocinatori - in analogia alle regole sviluppate per la revisione e la riconsiderazione di decisioni formali cresciute in giudicato (cfr. consid. 1), oltre a non essere contestata dalle parti, non contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, il vizio in questione non giustificando in ogni caso un'attesa di quasi cinque anni senza che, durante tutto questo tempo, né l'assicurato, né, per lui, i medici curanti o i patrocinatori d'allora abbiano mai sollevato la benché minima obiezione (cfr. anche RCC 1989 pag. 192 consid. 2a; RJAM 1981 no. 464 pag. 242). 
3.2 L'analisi della precedente istanza può inoltre essere condivisa anche nella misura in cui essa autorità ha negato alle nuove allegazioni e ai nuovi documenti prodotti dall'interessato l'idoneità a giustificare una revisione processuale. 
3.2.1 Infatti, a prescindere dalla effettiva novità dei fatti e dei mezzi di prova addotti - al qual riguardo permangono comunque forti perplessità già solo per il fatto che i processi infettivi così come la reazione allergica (tossidermia) alla penicillina e la distrofia Sudeck si erano già sviluppati nel 1992 e risultavano pertanto già noti in quel periodo, mentre l'asserita problematica infettiva-allergica dopo ogni intervento operatorio successivo al 1993-1994 non trova riscontro agli atti -, si osserva che gli elementi invocati non sarebbero comunque tali da determinare un diverso apprezzamento giuridico in favore del ricorrente. 
3.2.2 Secondo giurisprudenza, sono da ritenere idonee a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero una revisione, sia i fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma pure alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti già noti (RDAT 1993 I n. 86 pag. 196). 
3.2.3 Ora, le valutazioni mediche espresse dai dott. E._________ e R._________, oltre a configurare tutt'al più un diverso apprezzamento di fatti già noti nel 1993 (cfr. consid. 3.2.1) e a non tenere conto del fatto che l'anamnesi del ricorrente evidenziasse già in data 20 agosto 1993, in occasione dell'accertamento della (sospetta) sclerosi multipla da parte del dott. T._________, "sporadici episodi di formicolii all'avambraccio sinistro, più frequentemente che a destra, da alcuni anni [...]", non possono essere considerate concludenti nel senso appena esposto. 
 
Come rettamente rilevato dal giudice di prime cure, l'assunzione, nel caso di specie, della sclerosi multipla e delle sue conseguenze a carico dell'assicurazione militare si sarebbe unicamente ed eventualmente giustificata con la dimostrazione - secondo un grado di verosimiglianza preponderante, un giudizio di mera possibilità non potendo bastare, - del necessario nesso di causalità naturale tra l'infortunio del 9 settembre 1992 e la grave affezione (art. 6 LAM nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 1993; DTF 111 V 370). Sennonché, neppure i più recenti rapporti medici prodotti dal ricorrente consentono di ammettere l'esistenza di un siffatto rapporto causale. Infatti, mentre da un lato il rapporto 19 febbraio 1999 dello specialista in neurologia dott. E._________, dopo aver messo soprattutto in evidenza le difficoltà di stabilire l'esistenza di questo nesso di causalità ed aver fatto notare che "una relazione fra un trauma fisico, una Sudeck-distrofia e una sclerosi multipla è solo supponibile ma non accertabile" conclude per una soltanto "possibile relazione fra il trauma, le complicazioni da una parte, e la sclerosi multipla dall'altra" senza con ciò infirmare l'esito della valutazione operata dagli organi dell'assicurazione militare nel 1993, dall'altro lato, le considerazioni 1° marzo 1999 e 7 dicembre 1999 del dott. R._________, medico generalista nonché curante di D._________, non possono essere ritenute attendibili in quanto detto sanitario, disattendendo gli esiti della valutazione specialistica precedentemente ed appositamente richiesta dallo stesso dott. R._________, sostiene, in maniera del tutto autonoma e rinviando a contributi di dottrina che nemmeno si è preoccupato di produrre (cfr. a proposito dell'obbligo di collaborazione delle parti e del rischio di sopportare le conseguenze della carenza di prova DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti), che la sclerosi multipla sarebbe insorta con grande probabilità in conseguenza del trauma militare, rispettivamente delle sue complicazioni. 
 
In tali condizioni, tenuto anche conto dell'esperienza generale della vita che vede, in caso di dubbio, il medico di fiducia piuttosto pronunciarsi in favore del proprio paziente (cfr. pure DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), si deve ritenere che a ragione l'autorità giudiziaria cantonale si è distanziata dalle conclusioni del dott. R._________ e ha ritenuto per il resto non essere adempiuti i presupposti per procedere ad una revisione processuale del provvedimento amministrativo contestato. 
3.3 Allo stesso modo, la pronuncia querelata merita di essere confermata pure per quanto attiene alla domanda di riconsiderazione, che l'amministrazione ha giustamente respinto dopo averla in realtà esaminata nel merito. Infatti, anche alla luce delle più recenti valutazioni mediche invocate dal ricorrente a sostegno della propria posizione (cfr. consid. 3.2.3) e delle incertezze ivi espresse, nessun elemento agli atti permette di ravvisare nell'operato degli organi dell'assicurazione militare un'applicazione manifestamente errata del diritto o un errore manifesto nell'accertamento dei fatti suscettibile di dare luogo ad un simile provvedimento (cfr. sentenza 8 ottobre 2002 in re D., C 205/00, non ancora pubblicata nella Raccolta Ufficiale; DTF 125 V 389 consid. 3; RAMI 2001 no. U 447 pag. 563 consid. 2d). 
4. 
Stante quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa infondato, mentre il giudizio cantonale merita di essere confermato. 
5. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario; DTF 119 V 484 consid. 5). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
L'UFAM, vincente in causa, ha concluso protestando l'assegnazione di ripetibili. Ai sensi dell'art. 159 cpv. 2 OG, nelle procedure di ricorso nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata agli organi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale in particolare per quanto riguarda l'UFAM (sentenza inedita 30 luglio 1998 in re B., M 2/97). Anche se vincente, l'Ufficio opponente non ha quindi diritto alle ripetibili. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Non si assegnano indennità di parte. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti e al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano. 
 
Lucerna, 25 febbraio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: