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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.143/2003 /bom 
 
Sentenza del 26 agosto 2003 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
Avv. A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
notifica all'estero, 
 
ricorso del 16 giugno 2003 contro la decisione emanata 
il 2 giugno 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Dopo aver chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di Lugano un sequestro nei confronti della B.________ Inc., con sede a Panama, l'avv. A.________ ha promosso un'esecuzione in sua convalida. Il 30 aprile 2003 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha fissato al creditore un termine di 15 giorni per anticipare le spese riguardanti la traduzione in spagnolo e la notifica a Panama sia del decreto di sequestro che del precetto esecutivo. 
2. 
Con sentenza 2 giugno 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dal creditore contro l'operato dell'Ufficio. I giudici cantonali hanno reputato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, in concreto non sono dati i presupposti dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF per procedere ad una notifica in via edittale, atteso che la notifica a Panama, seppure lunga e difficile, può compiersi in termini ragionevoli, se confrontata al tempo mediamente necessario per effettuare tale operazione in altri paesi paragonabili. 
3. 
Con ricorso del 16 giugno 2003 A.________ chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che sia ordinato all'Ufficio di notificare all'escussa il decreto di sequestro e il precetto esecutivo in via edittale ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF. In via subordinata domanda al Tribunale federale - richiamando l'art. 15 cpv. 3 LEF - di precisare le condizioni pratiche di applicazione dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF. Poiché l'Ufficio federale di polizia indicherebbe che le notifiche a Panama sono molto difficili e che queste possono durare da 5 a 15 mesi, il ricorrente sostiene che il lasso di tempo necessario per una notifica per via diplomatica non sarebbe né adeguato né ragionevole, motivo per cui la notifica deve avvenire mediante pubblicazione. Abusivamente l'autorità di vigilanza si è riferita ad una media concernente altri paesi paragonabili, invece di tenere conto delle difficoltà concrete di una notifica a Panama. In ogni caso, sempre secondo il ricorrente, qualora per notificare un atto esecutivo dovessero essere necessari più di sei mesi, ci si troverebbe di fronte ad una durata inadeguata. 
Il 19 giugno 2003 la presidente della Camera adita ha concesso, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame. 
 
L'Ufficio non ha presentato osservazioni al gravame. 
4. 
Giusta l'art. 66 cpv. 3 LEF quando il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione di atti esecutivi si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notifica lo ammetta, per posta. Nell'eventualità che la notificazione giusta l'appena menzionato capoverso non sia possibile in un termine ragionevole, la notifica di atti esecutivi al debitore domiciliato all'estero avviene mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF). La possibilità di una notifica edittale ai sensi di quest'ultima norma non può che costituire l'eccezione (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 68 all'art. 66 LEF). Contrariamente alle semplici comunicazioni degli Uffici, la notifica di un atto esecutivo, e segnatamente di un precetto esecutivo, riveste un'importanza particolare (DTF 116 III 8 consid. 1a). Un'esecuzione inizia infatti sulla base di una semplice affermazione del creditore procedente e il precetto esecutivo viene steso senza che vi sia un esame preliminare inerente all'esistenza e all'esigibilità della pretesa. L'escusso, che vuole opporsi alle intenzioni del creditore dispone - di regola - unicamente di un termine di 10 giorni dalla notifica del precetto (DTF 119 III 57 consid. 3b). 
 
In sostanza, il ricorrente ritiene necessaria una notifica mediante pubblicazione a causa della durata e del grado di difficoltà indicati dall'Ufficio federale di giustizia con riferimento alla notifica di atti esecutivi a Panama. Nella propria guida all'assistenza giudiziaria il predetto Ufficio federale distingue, per la notifica di atti giudiziari, tre tipi di avvertimenti: difficile (schwierig), molto difficile (sehr schwierig) e per il momento impossibile (zur Zeit unmöglich). Il termine difficile indica che il tempo necessario per il compimento della procedura è solitamente conosciuto e che sono previste delle difficoltà, per molto difficile esso intende che l'esito della domanda è incerto e che il tempo necessario è raramente noto (Denis Barthe/Alexander Hilfiker, Guida all'assistenza giudiziaria, 7a ed., Ufficio federale di giustizia, Berna 2002, pag. 4). Per quanto attiene al caso specifico, occorre innanzi tutto rilevare che il citato Ufficio federale avverte (stato 20.8.2002) che una notifica a Panama è difficile (schwierig) e non, come invece preteso dal ricorrente, molto difficile (sehr schwierig). Anche la durata (5-15 mesi) che esso menziona per il compimento della procedura non appare così eccezionale da giustificare la notifica mediante pubblicazione di un precetto esecutivo. Infatti, come peraltro già rilevato nella sentenza impugnata, per il Nicaragua vengono indicati 12 mesi, per la Colombia 4-12 mesi, per il Brasile 9 mesi e per il Messico 10 mesi. Ora, la norma in discussione non può avere per effetto che per gran parte dell'America centro-meridionale le notifiche di atti esecutivi avvengano regolarmente in via di pubblicazione. 
 
Da quanto precede discende che la decisione delle autorità di esecuzione di trasmettere all'escussa il precetto esecutivo in via rogatoriale non viola il diritto federale. Atteso che il ricorrente non ha mai contestato la decisione dell'Ufficio di esecuzione di trasmettere congiuntamente al precetto esecutivo il decreto di sequestro, non è necessario stabilire se quest'ultimo è un atto esecutivo ai sensi degli art. 64 a 66 LEF, suscettivo di una notifica ai sensi dell'art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF (in favore di un'applicazione per analogia di tale norma Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, Losanna 2003, n. 31 all'art. 276 LEF). 
5. 
Per quanto attiene alla domanda subordinata, giova ricordare che essa non rientra nelle richieste proponibili con un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF, atteso che in base al chiaro tenore dell'art. 15 cpv. 3 LEF la facoltà di impartire istruzioni alle autorità di vigilanza è lasciata all'apprezzamento del Tribunale federale. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui si rivela ammissibile, risulta infondato e come tale va respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 26 agosto 2003 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: