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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_17/2023  
 
 
Sentenza del 27 marzo 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Müller, Giudice presidente, 
Haag, Kölz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Pierluigi Pasi, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedura penale; dissequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2022.181). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 22 maggio 2019 B.________, costituitosi poi accusatore privato, ha denunciato A.________ per i reati di appropriazione semplice, appropriazione indebita, truffa e amministrazione infedele in relazione ad asserite malversazioni sul patrimonio datogli in gestione dal denunciante (inc. MP 2019.4985). In sostanza, dal 2010 B.________ avrebbe affidato al denunciato la gestione delle attività finanziarie presso la C.________ per il tramite della società interposta D.________ diretta da A.________. Dal 2017 il denunciante non sarebbe più riuscito a contattare il denunciato. I conti aperti presso la C.________ sarebbero stati chiusi e gli averi utilizzati per acquistare quote di un fondo, poi liquidato senza rimborsare gli importi investiti. 
 
B.  
Per quanto qui interessa, negli atti del procedimento penale figura una "dichiarazione di quietanza e manleva" del 18 aprile 2017, asseritamente sottoscritta da B.________ con la quale egli dichiara di non avere nulla da pretendere nei confronti di D.________ e dei suoi amministratori. Interrogato il 7 ottobre 2019, A.________ ha dichiarato che E.________, che godeva della sua fiducia, aveva confermato di aver provveduto a saldare il dovuto al denunciante. Con decreto del 15 ottobre 2019 il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato il blocco di fondi di proprietà di F.________ SA, di cui A.________ è amministratore unico; il 19 dicembre 2019 di altri fondi. Il 13 dicembre 2019 A.________ ha denunciato E.________ per reati contro il patrimonio (inc. MP 2019.12421). 
 
C.  
Nell'interrogatorio del 14 gennaio 2020 A.________ ha indicato al PP, quale accordo, di assumersi le sue responsabilità verso il denunciante, impegnandosi a versargli un acconto di EUR 500'000.00 qualora la sua firma sulla manleva del 18 aprile 2017 dovesse risultare falsa, visto che il denunciante non l'aveva sottoscritta in sua presenza, e in seguito il saldo di EUR 1'980'000.00; qualora la firma fosse autentica non sussisterebbe invece alcun reato. Il patrocinatore del denunciante ha accettato tale proposta. Il PP ha dichiarato che in caso di totale accettazione di questo accordo, egli potrà emanare un decreto di abbandono ai sensi dell'art. 53 CP. La polizia scientifica ha poi ritenuto che gli accertamenti grafo-tecnici sosterrebbero maggiormente l'ipotesi di una firma autentica, mentre da una perizia calligrafica prodotta dal denunciante risulterebbe che la sua firma sarebbe apocrifa. Il perito nominato dal PP ha concluso per l'ipotesi che la firma sarebbe stata vergata dal denunciante, piuttosto che da terzi. 
 
D.  
Il 22 aprile 2021 il PP ha comunicato alle parti la chiusura dell'istruzione, prospettando l'emanazione di un decreto di abbandono. Con decreto del 20 giugno 2022 la PP Chiara Borelli, subentrata nella conduzione dell'inchiesta, rilevato che la firma del denunciante sulla manleva sarebbe originale e che in tal caso egli avrebbe precisato di non pretendere nulla dal denunciato, gli ha negato la veste di accusatore privato, disponendo il dissequestro dell'importo di EUR 500'000.00 e dei fondi bloccati. Adita da B.________, con giudizio del 2 dicembre 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha accolto il reclamo e annullato al senso dei considerandi il decreto della PP, ritenendolo prematuro e scarsamente motivato. 
 
E.  
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 V 265 consid. 1.1).  
 
1.2. Inoltrato contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza che annulla un decreto di dissequestro, il ricorso in materia penale, tempestivo, è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica.  
 
1.3. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, motivo per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili: ciò vale anche per gli ordini di sequestro d'oggetti o di valori patrimoniali (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (DTF 143 IV 316 consid. 3.3 e rinvii).  
 
1.4. Il sequestro penale costituisce una decisione incidentale, motivo per cui il ricorso è ammissibile soltanto qualora si sia in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 143 IV 175 consid. 2.3; 141 IV 289 consid. 1.2). Ciò si verifica in concreto, ritenuto che il ricorrente ha prodotto le comunicazioni con le quali l'istituto bancario preannuncia la disdetta dei crediti e l'esecuzione forzata in via di realizzazione dei pegni immobiliari degli immobili sequestrati.  
 
2.  
 
2.1. La CRP, negando la qualità di accusatore privato del denunciante, si è espressa sulla portata dell'art. 120 cpv. 1 CPP. Questa norma dispone che il danneggiato può in ogni tempo dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti; la rinuncia è definitiva. Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l'azione penale sia l'azione civile (cpv. 2).  
Su quest'ultimo aspetto, precisato che il litigio riguarda le pretese civili fatte valere in via adesiva nel procedimento penale, il ricorrente sottolinea di non ritenere utile affrontare il quesito dell'azione penale, rimettendosi in tale ambito alle decisioni dell'autorità competente. Al riguardo giova rilevare tuttavia che la rinuncia alla veste di accusatore privato non equivale a una desistenza dalla querela giusta l'art. 33 CP: in mancanza di un esplicito ritiro della querela, il procedimento penale deve quindi seguire il suo corso, malgrado il disinteresse del danneggiato (DTF 145 IV 190 consid. 1.5.2). 
 
2.2. Il ricorrente fa valere un accertamento inesatto dei fatti (art. 97 LTF), precisando nondimeno che non ha particolari osservazioni riguardo al riassunto degli stessi stilato dalla Corte cantonale.  
Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti, e la valutazione delle prove, soltanto se sono stati svolti in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2; sulla nozione di arbitrio vedi DTF 148 II 121 consid. 5.2), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Visto che per la sussunzione giuridica la CRP si è fondata sul riassunto dei fatti, non contestato dal ricorrente, e del quale egli non dimostra l'arbitrarietà, il Tribunale federale si fonda su questi fatti (art. 105 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente sottolinea che il punto principale del gravame concerne il significato e la portata del verbale di interrogatorio/accordo del 14 gennaio 2020. Sostiene che, sulla base delle citate perizie, sarebbe accertato che la firma sulla liberatoria sarebbe quella del denunciante e, al suo dire, che il testo della stessa comprenderebbe interamente le presunte e contestate pretese del denunciante. Chiede che venga rispettato tale accordo, sebbene precisi d'averlo accettato soltanto per potersi dedicare, quale pensionato, alla propria famiglia. Se avesse saputo che il suo consenso non avrebbe posto fine alle vertenze, verosimilmente non vi avrebbe dato il proprio assenso. Insiste sulla sua difficile situazione finanziaria provocata dai sequestri litigiosi. Aggiunge che in discussione sono le pretese civili fatte valere dal denunciante nel procedimento penale, lasciate alla libera disposizione delle parti ed evase al suo dire con l'accordo in esame, che sarebbe chiaro e valido.  
 
3.2. Al riguardo giova rilevare che il 7 ottobre 2019 il ricorrente è stato interrogato in veste di imputato dalla polizia giudiziaria. Ha dichiarato che tra il 2015 e il 2016 B.________ voleva riavere in contanti il suo patrimonio di circa EUR 2 milioni. Il ricorrente gli ha comunicato che sarebbe stato contattato da E.________. Successivamente E.________ e B.________ gli avrebbero confermato telefonicamente d'aver trovato una soluzione, consegnandogli poi della documentazione. Dal 18 aprile 2017 non si sarebbe quindi più occupato della fattispecie.  
L'invocato accordo è inserito nel verbale d'interrogatorio del PP del 14 gennaio 2020 e si fonda sulla "dichiarazione di quietanza e manleva" del 18 aprile 2017, asseritamente sottoscritta da B.________, mediante la quale egli ha dichiarato " di non avere nulla a pretendere dagli amministratori a suo tempo succedutisi nella direzione amministrativa della società D.________, manlevandoli da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura di natura giuridica, legale, e fiscale nei confronti di terzi ed enti pubblici (..). Con la firma della presente ratifico tutto quanto svolto per mio ordine e conto dai suddetti amministratori e dichiaro di non avere nulla a pretendere, per qualsiasi titolo o ragione, nei confronti della società D.________ e dei suddetti amministratori". 
In quell'interrogatorio il ricorrente ha dichiarato di assumersi le sue responsabilità. Ha rilevato che qualora la firma sulla manleva del 18 aprile 2017 dovesse risultare veridica, non sussisterebbe alcun reato e gli dovrebbero essere rimborsati i EUR 500'000.-- versati quale anticipo. Qualora la firma fosse falsa, egli pagherebbe il saldo di EUR 1'980'000.--. Contestualmente, il precedente patrocinatore del denunciante ha dichiarato di accettare tale proposta. Il PP ha precisato che in caso di rispetto di questo accordo potrebbe emanare un decreto di abbandono ai sensi dell'art. 53 CP, relativo alla riparazione del danno. 
In data 29 ottobre 2021 il patrocinatore del denunciante ha tuttavia indicato che si opponeva a ogni dissequestro sino a concorrenza di EUR 3'209'160.00, confermando di averne ricevuto circa EUR 80'000.00, e adducendo che gli averi affidati al ricorrente ammontavano a EUR 2'468'585, oltre gli interessi di mora. Ha ribadito la sua costituzione di accusatore privato, ripetendo la sua volontà di far valere pretese civili. 
 
3.3. Nel decreto di dissequestro del 20 giugno 2022 la PP, subentrata nella conduzione dell'inchiesta, ha osservato che dalla perizia giudiziaria risulta che la firma apposta dal denunciante sul documento di manleva del 18 aprile 2017 è originale e che l'allora legale del denunciante aveva precisato che in tal caso quest'ultimo non avrebbe preteso nulla dal ricorrente. La PP ne ha concluso che non vi sarebbe più alcuna ragione per mantenere i sequestri e che, contestualmente, al denunciante non potrebbe più essere riconosciuta la veste di accusatore privato nei confronti del ricorrente, ritenendo la predetta dichiarazione dell'allora legale del denunciante quale tacitazione di pretese di natura civile.  
La CRP ha osservato che, affinché una rinuncia o un disinteresse formalmente corretti siano definitivi, la volontà della persona che rilascia una tale dichiarazione deve emergere in maniera univoca e incondizionata. Secondo la Corte cantonale, la dichiarazione/accordo del 14 gennaio 2020, fondato sulla manleva del 18 aprile 2017, posta alla base del decreto litigioso del PP per non riconoscere la qualità di accusatore privato al denunciante non potrebbe essere interpretata quale inequivocabile e incondizionata rinuncia ai sensi dell'art. 120 CPP. Ha stabilito infatti che la dichiarazione dell'allora legale del denunciante di accettare la sopraccitata proposta formulata dal ricorrente, impegnandosi a ritirare un precetto esecutivo che risultava essere l'unica azione civile pendente, non può essere ritenuta una tale rinuncia, considerate anche le successive contestazioni fatte valere dal denunciante, che tre giorni dopo ha indicato che non voleva che l'intera vicenda si riducesse alla sola perizia calligrafica del documento di manleva. Ha rilevato inoltre che anche il precedente PP parrebbe non aver ritenuto una valida rinuncia, visto che dopo aver ricevuto i referti peritali sull'autenticità della firma ha nondimeno chiesto al patrocinatore del denunciante di quantificare l'ammontare del maltolto. 
 
3.4. Ha ritenuto quindi come incomprensibile, contraddittoria e sicuramente prematura l'emanazione del decreto di abbandono senza procedere a ulteriori accertamenti, in particolare riguardo alla reale volontà del denunciante di rinunciare ai suoi diritti, senza interrogare perlomeno E.________, o acquisire agli atti un suo eventuale verbale d'interrogatorio esperito nell'ambito del procedimento MP 2019.12421. Ciò per chiarire la questione della firma della manleva relativa alla società D.________ e il quesito relativo all'eventuale risarcimento ottenuto dal denunciante, aspetto non ancora verificato. Ha osservato che anche il ricorrente ha espresso dubbi circa la veridicità della manleva, non essendo egli stato presente alla sua sottoscrizione, facendo intendere di non poter fare affidamento circa quanto riferitogli al riguardo da E.________. Ha ritenuto che ulteriori accertamenti sono quindi necessari visto che l'imputato ha asserito che le due valigie dove sarebbe stato custodito il denaro in contante del denunciante sarebbero sparite, in circostanze che potrebbero vedere coinvolto E.________. Il ricorrente non censura quest'ultima conclusione. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). La questione non dev'essere esaminata oltre, visto che il ricorso è comunque infondato.  
La CRP ha definito infine come una violazione dell'abuso di diritto il comportamento della PP, ritenuto contraddittorio ("venire contra factum proprium", al riguardo cfr. art. 3 cpv. 2 lett. b CPP; DTF 146 IV 297 consid. 2.2.6), a prescindere dal fatto che due magistrati inquirenti si sono susseguiti. Ciò poiché prima ha chiesto al denunciante di quantificare il maltolto e poi, nel decreto litigioso, lo ha ritenuto tacitato da ogni pretesa sulla base della controversa dichiarazione espressa precedentemente durante l'interrogatorio dell'imputato. 
 
3.5. La CRP ha ritenuto, a ragione, che secondo la prassi, poiché la rinuncia o un disinteresse formalmente corretti sono definitivi, la volontà della persona che rilascia una tale dichiarazione deve emergere in maniera univoca. Sotto questo profilo, la giurisprudenza ha precisato che anche un eventuale formulario di dichiarazione dev'essere redatto in modo comprensibile, deve spiegare correttamente il diritto applicabile e dev'essere strutturato in maniera tale che dalla firma dello stesso sia desumibile la chiara e inequivocabile volontà del diretto interessato (sentenze 1B_74/2016 del 23 settembre 2016 consid. 3.3 e 6B_978/2013 del 19 maggio 2014 consid. 2.4). Ora, sia la manleva sia l'interrogatorio/verbale non adempiono questi criteri.  
Certo, di massima, il danneggiato può rinunciare (ossia disinteressarsi) in qualsiasi momento alla veste di accusatore privato, prima della relativa costituzione o in seguito: in questo caso si tratta di una rinuncia. Essa può essere dichiarata anche nella procedura preliminare dinanzi alla polizia o al pubblico ministero (GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 1 e 4 ad art. 120). 
 
3.6. Il ricorrente accenna al fatto che le contestazioni ritenute dalla CRP sarebbero state addotte, perlomeno in parte, dopo la firma del verbale/accordo. Visto che la rinuncia è definitiva, ogni circostanza successiva del danneggiato volta a far valere i suoi diritti quale accusatore privato sarebbe quindi di massima inammissibile (NICOLAS JEANDIN/STÉPHANIE FONTANET, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 11 ad art. 120 CPP). Al riguardo occorre rilevare nondimeno che tale accordo si fonda in sostanza sulla manleva del 18 aprile 2017, anteriore alla denuncia penale e relativa in sostanza a un accordo extragiudiziale. Ora, la rinuncia di cui all'art. 120 CPP è di natura procedurale, in quanto oggetto di una dichiarazione resa dinanzi all'autorità competente nel procedimento penale. Una rinuncia in senso stretto a cui il danneggiato acconsente in un accordo extragiudiziale non potrebbe quindi di massima avere gli effetti processuali previsti dall'art. 120 CPP; una sua dichiarazione successiva volta ad accedere allo statuto di accusatore privato, come avvenuto in concreto, non è pertanto, sotto il profilo procedurale, di per sé inammissibile, riservato il diritto dell'indagato di far valere gli effetti dell'accordo extragiudiziale dal punto di vista del diritto sostanziale, come ad esempio la valida rinuncia a qualsiasi risarcimento, che porterebbe al rigetto dell'azione civile (vedi al riguardo JEANDIN/FONTANET, in: op. cit., n.12 ad art. 120).  
In concreto la citata manleva è stata tuttavia ribadita nell'ambito dell'interrogatorio/accordo del 14 gennaio 2020 dinanzi al PP. Essa era comunque condizionata alla validità della firma del denunciante e non era quindi univoca e incondizionata. L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della CRP non sono quindi arbitrari, neppure nel risultato (DTF 148 II 121 consid. 5.2; 143 I 321 consid. 6.1). Sulla base di queste circostanze non si è quindi in presenza di una violazione del diritto federale, visto che sia la manleva sia l'accordo sono condizionati all'autenticità della firma e che la volontà delle parti è tutt'altro che chiara e univoca (cfr. sentenza 6B_978/2013, citata, consid. 2.4). 
 
4.  
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 marzo 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Müller 
 
Il Cancelliere: Crameri