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[AZA 7] 
I 282/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 28 dicembre 2000 
 
nella causa 
D.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato X.________, Italia, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Con decisione 15 maggio 1991 la Cassa di compensazione Schulesta di Berna ha posto la cittadina italiana D.________, nata nel 1953, al beneficio di un quarto di rendita d'invalidità a decorrere dal 1° marzo 1990, stante un grado d'invalidità del 44 % con riferimento, tra l'altro, a stato dopo nefrectomia, dolori costali, lomboischialgia cronica con tendenza alla somatizzazione e aggravamento di disturbi organici. Detto atto è stato confermato dal Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo per giudizio 14 maggio 1992. 
Mediante provvedimento 4 ottobre 1995 l'Ufficio AI del Canton San Gallo ha riconosciuto all'assicurata un grado d'invalidità del 75 % attribuendole una rendita intera a far tempo dal 1° marzo 1994, segnatamente a dipendenza di uno sviluppo depressivo con forte fissazione su una sindrome dolorosa generalizzata ed una sindrome panvertebrale con tendenza a una tendomiopatia generalizzata. 
Il 18 novembre 1997 la Cassa svizzera di compensazione, divenuta competente a seguito del rimpatrio dell'interessata, le ha comunicato che le veniva concessa la metà della rendita ordinaria d'invalidità per coniugi, il suo grado d'invalidità essendo del 100 % e quello di suo marito del 75 %. 
Avviata una nuova procedura di revisione ed esperiti gli accertamenti del caso, il 7 ottobre 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha sottoposto all'assicurata un progetto di decisione prevedente la riduzione del grado d'invalidità al 50%. Rilevava tuttavia che la rendita intera per coniugi avrebbe continuato ad essere erogata dato che l'invalidità del marito rimaneva superiore ai due terzi. 
Esaminato il certificato medico prodotto per conto dell'assicurata dal Patronato X.________, l'UAI, con decisione 12 gennaio 1999, ha stabilito che il tasso d'invalidità dell'interessata era sceso al di sotto della soglia dei due terzi, ribadendo nondimeno che ciò non aveva alcuna ripercussione sulla prestazione per coniugi finora corrisposta. 
 
B.- D.________, tramite il suo rappresentante, è insorta alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, con pronunzia 20 marzo 2000, ne ha respinto il gravame. 
 
C.- Con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, D.________, sempre assistita dal Patronato X.________, contesta il provvedimento di riduzione del grado d'invalidità al di sotto dei due terzi, producendo un nuovo certificato medico. 
Mentre l'UAI, sulla scorta del parere espresso dal suo consulente sanitario, chiede la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, nonché le norme che definiscono l'invalidità, il livello pensionabile della stessa e l'insorgere del diritto a prestazioni. 
 
b) È comunque opportuno ribadire che giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. 
Costituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 39O consid. 1b). 
Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 39O consid. 1b). 
 
 
c) Come già ricordato dai primi giudici, per accertare l'esistenza di una modificazione si sensi dell'art. 41 LAI, si deve confrontare la situazione di fatto esistente al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 109 V 265 consid. 4a; 106 V 87 consid. la; 105 V 30; vedi anche DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). 
Decisioni intermedie che semplicemente confermano quella iniziale non sono quindi di rilievo come base di paragone, a meno che si tratti di provvedimenti che modificano la rendita corrente sulla base di una nuova determinazione del tasso d'invalidità (DTF 109 V 265 consid. 4a). 
 
d) Va d'altra parte ricordato che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità comprende, da un lato, danni alla salute che provocano una incapacità al guadagno "presunta permanente" e, dall'altro, danni che hanno per conseguenza una incapacità al guadagno "di rilevante durata". L'art. 29 cpv. 1 LAI disciplina in modo diverso la nascita del diritto alla rendita. Nel primo caso esso nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un' incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 % (lett. a). Nel secondo, invece, solo nel momento in cui l'assicurato è stato, per almeno un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 % cento in media (lett. b). 
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 % o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 %. Tuttavia, per l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 % sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è chiesta una prestazione. 
 
2.- a) Questa Corte può sostanzialmente prestare adesione alle conclusioni cui sono giunti i giudici commissionali. 
Essi hanno in sostanza fondato la loro pronunzia sul rapporto medico dettagliato dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) e sull'allegata relazione neuropsichiatrica, i quali, posta la diagnosi di nevrosi ansiosa con disturbi di somatizzazione, di cervicolombalgia senza deficit radicolare e di pregressa nefrectomia, hanno stimato nel 50% il grado d'inabilità lavorativa dell'assicurata. 
 
A questa conclusione hanno aderito pure i due consulenti medici interpellati dall'amministrazione. Nelle sue relazioni 5 ottobre e 8 dicembre 1998, il dottor F.________, esaminato il rapporto dell'INPS, ha infatti potuto stabilire che, rispetto all'epoca in cui alla ricorrente era stato riconosciuto un grado d'invalidità totale, la situazione era nettamente migliorata, al punto che i disturbi soggettivi risultavano decisamente meno importanti e non erano più generalizzati come in precedenza, non venendo peraltro nemmeno più menzionata la componente depressiva. Di analogo contenuto l'approfondita valutazione della dottoressa E.________, consultata dall'UAI in sede di ricorso di primo grado. Nei referti stesi il 18 giugno e il 4 dicembre 1999, detto sanitario, rilevato l'intervento di un chiaro miglioramento, ha in effetto concluso che non sussisteva più un'incapacità lavorativa totale, ma soltanto del 50 %. A suo parere, i documenti medici versati agli atti dall'interessata non erano idonei ad avvalorare un'inabilità totale, ma confermavano semmai la scarsità dei reperti obiettivi e la correttezza della valutazione dei medici dell'INPS e del dottor F.________. 
 
b) Nemmeno il certificato 20 aprile 2000 prodotto in questa sede è suscettibile di modificare dette risultanze. 
Nuovamente interpellata, nel suo rapporto 26 giugno 2000, la dottoressa E.________ ha in effetto confermato l'intervento di un miglioramento delle condizioni dell'insorgente, in particolare dal profilo psichico, e ha concluso che oggi più non si giustifica il riconoscimento di una totale incapacità lavorativa, lo svolgimento a tempo parziale dell'attività esplicata in precedenza essendo senz'altro esigibile. 
In simili condizioni, il giudizio di primo grado e la decisione da esso tutelata vanno confermati. Si ribadisce comunque ancora che, stante un grado d'invalidità del marito superiore ai due terzi, la riduzione del tasso d'inabilità dell'assicurata al 50 % non è suscettibile di ripercuotersi sul diritto alla rendita intera d'invalidità per coniugi finora corrisposta né sul suo importo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 28 dicembre 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
p. La Cancelliera :