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[AZA 7] 
U 178/01 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Sentenza del 29 novembre 2001 
 
nella causa 
 
L.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv. Spiro Nicastro, Via XXV Aprile 58, IT-87055 San Giovanni in Fiore, patrocinato dall'avv. dott. Franco Gianoni, Via Visconti 5, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano 
 
F a t t i : 
 
A.- S.________, nato nel 1922, all'epoca alle dipendenze dell'impresa di costruzioni eredi fu C.________ e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 14 ottobre 1964 era stato colpito al capo da un masso, lamentando una commozione cerebrale ed alcune fratture craniche. Per le conseguenze dell'evento traumatico l'INSAI ha tra l'altro assunto le cure farmaceutiche somministrate all'interessato a dipendenza di epilessia e gli ha assegnato una rendita d'invalidità dell'80 % a contare dal 31 ottobre 1965, portata al 100 % dal 1° gennaio 1967. L'assicurato è deceduto il 9 giugno 1998, apparentemente per turbe renali. 
Esperiti i necessari accertamenti, con decisione 16 luglio 1999 l'Istituto assicuratore ha negato agli eredi di S.________ il diritto a prestazioni a titolo di rendita per superstiti, ritenendo che il decesso non sarebbe stato riconducibile ai postumi dell'infortunio dell'ottobre 1964. Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 15 dicembre 1999. In particolare è stato constatato che non esisteva un nesso causale diretto o indiretto fra l'eventuale anoressia rispettivamente fra l'insufficienza renale cronica di cui aveva sofferto l'interessato ed il trauma cranico subito. Il paziente aveva inoltre presentato disturbi cardio-vascolari, i quali potevano spiegare la sua morte. 
 
B.- Patrocinata dall'avv. Nicastro, ulteriormente dall'avv. F. Gianoni di Bellinzona, L.________, vedova dell'assicurato e rappresentante degli eredi del defunto marito, è insorta contro la decisione amministrativa con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Chiedeva che l'INSAI venisse condannato a versare prestazioni a titolo di rendita per superstiti. 
Con giudizio 17 aprile 2001 l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame e confermato il provvedimento impugnato. Fondandosi in particolare su una perizia medicogiudiziaria allestita il 5 dicembre 2000 dal Prof. dott. M.________, nonché su una circostanziata documentazione medica fornita da altri specialisti, la Corte cantonale ha constatato che faceva difetto una relazione di causalità naturale tra il decesso dell'assicurato e l'infortunio da lui subito il 14 ottobre 1964, per cui a ragione il diritto a prestazioni per superstiti era stato negato. 
C.- Rappresentato dall'avv. F. Gianoni, che fa proprio il ricorso di diritto amministrativo interposto al Tribunale federale delle assicurazioni dall'avv. Nicastro avverso il giudizio cantonale, L.________ ribadisce le motivazioni e le conclusioni invocate dinanzi alla precedente istanza. Sostiene che dev'essere ammessa l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra i summenzionati eventi e quindi riconosciuto agli eredi di Francesco Scarcelli il diritto a prestazioni a titolo di rendita per superstiti. 
L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- La lite verte sul punto di sapere se sussista nesso di causalità naturale e adeguata fra le cure farmaceutiche somministrate all'assicurato a dipendenza di epilessia a seguito di un infortunio avvenuto nel 1964 ed il suo decesso verificatosi, apparentemente per turbe renali, nel 1998. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
2.- a) Per rifiutare agli eredi di S.________ il diritto a prestazioni a titolo di rendita per superstiti l'INSAI ed i giudici di prime cure hanno ritenuto che in base agli atti medici all'inserto un nesso di causalità naturale tra il decesso dell'assicurato, avvenuto il 9 giugno 1998, ed il danno alla salute dovuto all'evento infortunistico occorsogli il 14 ottobre 1964, segnatamente alle asserite conseguenze imputabili alle terapie applicate, doveva chiaramente essere negato. La Corte cantonale è giunta a tale conclusione prendendo a fondamento essenzialmente la summenzionata perizia medico-giudiziaria allestita dal prof. M.________ in data 5 dicembre 2000, circostanziati pareri specialistici di numerosi sanitari prodotti sia dall'Istituto assicuratore che dall'insorgente, come pure diversi accertamenti completivi del medesimo prof. M.________, determinatosi in risposta a detti pareri. 
Ora, sulla base dell'insieme degli atti medici ed in particolar modo della perizia del prof. M.________, può essere affermato con tutta tranquillità che le condizioni di un tale nesso ai sensi della giurisprudenza non sono adempiute. 
 
b) Nel ricorso di diritto amministrativo la ricorrente nulla afferma che possa mettere in dubbio le conclusioni delle precedenti istanze. In particolare, nel suo gravame non viene fatto accenno a certificazioni mediche dalle quali potrebbe attendibilmente emergere che tra il decesso dell'assicurato e l'infortunio da lui subito sarebbe esistito, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale. Ne deriva che a ragione l'INSAI ha rifiutato il riconoscimento del diritto a prestazioni per superstiti e che il ricorso, infondato, deve essere respinto. Meritano pertanto conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 29 novembre 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :