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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_124/2020  
 
 
Sentenza del 30 marzo 2020  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, Via Ghiringhelli 15a, casella postale 2121, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 febbraio 2020 (30.2019.35). 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ Sagl inoltrato al Tribunale federale il 12 febbraio 2020 (timbro postale) contro il giudizio del 7 febbraio 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
la comunicazione del 13 febbraio 2020 con cui, per ordine del Presidente della II Corte di diritto sociale, l'interessata è stata informata che, per essere ricevibile, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembrano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio puòessere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel giudizio impugnato, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che l'oggetto della lite dinanzi al Tribunale cantonale era unicamente la questione della tempestività dell'opposizione della ricorrente alla decisione formale del 13 marzo 2019 con cui la Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito Cassa) aveva definito che, a partire dal 2015, B.________ aveva svolto un'attività dipendente per la A.________ Sagl, 
che il giudice delegato del Tribunale cantonale, premessa l'irricevibilità della contestazione dell'affiliazione di B.________ quale dipendente della ricorrente in quanto esulava dall'oggetto della pronuncia impugnata, ha confermato la decisione su opposizione dell'11 dicembre 2019 con la quale la Cassa ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'opposizione datata 21 marzo 2019 contro la decisione formale del 13 marzo 2019, 
che l'autorità inferiore ha compiutamente accertato che la ricorrente non contestava la notifica della decisione formale del 13 marzo 2019 con raccomandata del 14 marzo 2019 ma che si limitava, senza alcuna prova sostanziale, ad affermare di avere inoltrato tempestivamente l'opposizione il 21 marzo 2019, 
che dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che la Cassa ha ricevuto lo scritto della ricorrente datato 21 marzo 2019 quale allegato di una e-mail del 14 ottobre 2019, 
che il giudice delegato del Tribunale cantonale ha pertanto concluso che la ricorrente doveva sopportare le conseguenze giuridiche dell'assenza di prova dell'asserito tempestivo invio dell'opposizione del 21 marzo 2019 contro la decisione del 13 marzo 2019, considerato altresì che nemmeno essa aveva sostenuto di non aver potuto effettuare a tempo l'opposizione, esonerando così l'autorità da un'analisi dei presupposti per una restituzione dei termini ai sensi dell'art. 41 LPGA
che, sul tema oggetto della vertenza, la ricorrente si limita unicamente a domandarsi, per di più in maniera meramente appellatoria e pertanto già di per sé inammissibile (sul tema cfr. DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266 con riferimenti) se il proprio scritto del 21 marzo 2019 non sia stato smarrito negli uffici della Cassa, 
che così facendo, la ricorrente, senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, non spiega né tanto meno motiva (sulla questione della motivazione riferita al tema della causa, cfr. DTF 139 II 233 consid. 3.2 pag. 236 con riferimenti), perché il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto (cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti) o si fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 367 seg.; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), 
che in definitiva la ricorrente non è stata in grado di fornire la prova circa l'avvenuto tempestivo invio dello scritto datato 21 marzo 2019 e la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (cfr. DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.), 
che si rileva altresì che è inammissibile anche in questa sede la censura riferita al preteso statuto di indipendente di B.________ nei confronti della ricorrente, in quanto estranea all'oggetto del presente litigio, 
che, in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni del giudizio impugnato, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 30 marzo 2020 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi