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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_263/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 giugno 2015  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Oberholzer, Giudice presidente, 
Eusebio, Rüedi, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Ingiuria, grave infrazione alle norme della circolazione stradale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 23 gennaio 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 15 novembre 2011 A.________, alla guida della sua vettura, ha circolato, su via X.________ in località Y.________ a Z.________, a una velocità di 84 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove la velocità è limitata a 50 km/h. Proveniva da un cantiere di Z.________ aperto per la costruzione della sua abitazione e della sede delle sue ditte.  
 
A.b. Il 23 novembre 2011, sul cantiere di Z.________, A.________ ha avuto un'animata discussione con il suo dipendente B.________, nel corso della quale lo ha spintonato e strattonato, danneggiandogli la giacca di lavoro, e gli ha segnatamente proferito la frase "testa di cazzo, hai sempre ragione tu".  
 
B.   
Con sentenza del 28 agosto 2013 il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ingiuria, mandandolo però esente da pena, di vie di fatto, danneggiamento di poca entità, nonché di grave infrazione alle norme della circolazione stradale. Lo ha condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 170.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, e alla multa di fr. 1'000.--, fissando a 6 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento, nonché regolando gli oneri processuali. L'accusatore privato B.________ è stato rinviato al competente foro per eventuali pretese di natura civile. 
 
C.   
Adita dal condannato, con sentenza del 23 gennaio 2015 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ne ha accolto parzialmente l'appello, riducendo il numero delle aliquote giornaliere della pena pecuniaria da 30 a 20. 
 
D.   
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CARP. 
 
Con decreto presidenziale del 21 aprile 2015 è stato conferito effetto sospensivo al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), l'impugnativa appare di massima ammissibile.  
 
1.2. Il ricorso in materia penale al Tribunale federale è un rimedio di diritto di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma in linea di principio deve anche formulare delle conclusioni sul merito della vertenza. La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del gravame, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta unitamente alla decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che il ricorrente voglia ottenere nel merito (DTF 137 II 313 consid. 1.3).  
 
In concreto l'insorgente si limita a postulare l'annullamento della sentenza della CARP. Dalla motivazione ricorsuale risulta però che intende ottenere il suo proscioglimento da ogni capo d'imputazione, ciò che nel caso in esame appare sufficiente ad adempiere le esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF
 
2.   
Il ricorrente, che non contesta l'accertamento della velocità rilevata, lamenta la violazione dell'art. 90 cpv. 2 LCStr non ritenendo dati i presupposti soggettivi del reato. La strada da lui percorsa si troverebbe in una zona industriale, comporterebbe dei rettilinei privi di marciapiede e sarebbe caratterizzata da molti tratti pianeggianti, perlopiù delimitati da prati e da alcuni capannoni. Rileva inoltre l'assenza di cartelli stradali indicanti il limite di velocità lungo tutto il percorso effettuato. Egli si sarebbe recato sul cantiere il mattino per ripartire soltanto nel tardo pomeriggio, quando, a seguito di una chiamata in cui gli avrebbero riferito che il figlio e un amico si trovavano in ospedale dopo un incidente, ha inteso raggiungerli. Non conoscendo la zona come un abitante del posto e considerata la sua permanenza di 8 ore sul cantiere, nonché l'emergenza che lo ha spinto a partire, non avrebbe potuto ricordarsi la velocità massima consentita sulla strada da lui percorsa. Osserva poi che la strada sarebbe stata asciutta e il traffico debole, sicché non avrebbe provocato un serio pericolo per la sicurezza altrui, né si sarebbe assunto un simile rischio. Il ricorrente conclude che tutte queste circostanze escluderebbero la sua colpa, non potendogli essere imputato un comportamento senza riguardi o palesemente negligente. 
 
2.1. L'art. 90 cpv. 2 LCStr (come anche il vecchio art. 90 n. 2 LCStr in vigore al momento dei fatti imputati) punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 n. 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l'autore viola in modo oggettivamente grave una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve aver adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione, oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza, aver agito con crassa negligenza. Quest'ultima va ammessa, quando l'autore è consapevole della pericolosità generale del suo modo di guida contrario alle norme della circolazione. Una grave negligenza può realizzarsi anche quando l'autore, violando i propri doveri di prudenza, non ha preso in considerazione la messa in pericolo degli altri utenti della strada, agendo quindi in modo inconsapevolmente negligente. In simili casi, la negligenza grave è data, quando l'inosservanza del pericolo per gli altri utenti della strada si basa su una mancanza di prudenza, segnatamente su un comportamento senza riguardo verso beni giuridici altrui e pertanto particolarmente riprovevole (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii). Nei casi di negligenza incosciente, non si può concludere che la fattispecie soggettiva è adempiuta semplicemente perché è data quella oggettiva. Occorre piuttosto determinare, sulla base dell'insieme delle circostanze, se l'ignoranza di un segnale o di una situazione di pericolo è riconducibile a un'assenza di riguardo o meno. Più la violazione delle norme della circolazione stradale è oggettivamente grave, più facilmente occorre riconoscere, nella misura in cui non esistano particolari indizi di segno contrario, la mancanza di prudenza dell'autore (sentenza 6S.11/2002 del 20 marzo 2002 consid. 3a).  
 
Per quanto concerne specificamente gli eccessi di velocità, al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti, la giurisprudenza ha stabilito regole precise. Così, il caso è oggettivamente grave, vale a dire a prescindere dalle circostanze concrete, quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all'interno delle località, di 30 km/h o più all'esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 132 II 234 consid. 3.1). Il conducente che supera in modo tanto marcato la velocità massima consentita agisce di regola intenzionalmente o per lo meno per grave negligenza (sentenza 6B_571/2012 dell'8 aprile 2013 consid. 3.4). 
 
2.2. Facendo proprie le considerazioni del giudice di prima istanza in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, la CARP ha ritenuto che la zona in cui è stato effettuato il controllo di velocità era familiare al ricorrente, che la percorreva quotidianamente e non poteva ignorare il limite ivi vigente. Egli è infatti partito dal cantiere, aperto da diversi mesi, dove stava edificando la sua abitazione. Per di più, si è immesso su una strada inizialmente costeggiata da case, proseguendo il suo percorso su un tratto densamente costruito, dove è ubicata, anche nel segmento privo di edifici, una fermata dei mezzi pubblici. Sulla tratta non è situato alcun cartello indicante "fine della velocità massima 50, limite generale".  
 
Il ricorrente non contesa questi accertamenti e ancor meno sostiene che siano stati svolti in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), di modo che essi vincolano questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF). Tenuto conto dell'accertata densità di edificazione del luogo e soprattutto dell'attestata familiarità del ricorrente con quel tratto di strada, non è possibile concludere alla sussistenza di seri motivi per i quali il ricorrente potesse ritenere di trovarsi fuori località e oltre la zona in cui vige il limite di 50 km/h. Irrilevante appare poi l'obiezione ricorsuale relativa alle buone condizioni stradali e di circolazione. La giurisprudenza in materia di eccessi di velocità, ovvero di infrazioni di massa, come già visto, comporta un certo schematismo, indispensabile per assicurare la parità di trattamento tra i conducenti. Avendo superato di ben 34 km/h la velocità massima consentita in quel tratto stradale, l'infrazione è oggettivamente grave a prescindere dalle circostanze concrete (v. supra consid. 2.1). Il ricorrente disattende poi che la ragione per la quale ha abbandonato il cantiere, ossia l'annuncio del ricovero del figlio, è stata presa in debita considerazione dalla CARP quale motivo di attenuazione della pena. 
 
Ne segue che la fattispecie non presenta alcuna circostanza suscettibile di escludere la colpa dell'insorgente. Sono date tutte le condizioni oggettive e soggettive per ammettere, per l'entità dell'eccesso di velocità, una violazione grave alle regole della circolazione stradale. 
 
3.   
Secondo il ricorrente, la sua condanna per titolo di ingiuria violerebbe l'art. 177 cpv. 1 CP. Atteso che il termine "cazzo" è ormai di uso corrente, l'espressione "testa di cazzo" non sarebbe suscettibile di ledere l'onore di una persona. Contesta, inoltre, che l'utilizzo di tale espressione sia stata accompagnata da comportamenti atti a rafforzarne la portata offensiva, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla CARP, non avrebbe commesso alcuna via di fatto. Seppur in modo non convenzionale e ortodosso, l'insorgente avrebbe unicamente manifestato la propria frustrazione per le mancanze del suo dipendente. Peraltro egli sarebbe stato legittimato a pensare che la sua espressione venisse percepita quale rimprovero e non come un insulto, sicché difetterebbe pure l'intenzionalità. 
 
3.1. Si rende colpevole di ingiuria ai sensi dell'art. 177 cpv. 1 CP chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. L'onore tutelato da tale norma è il sentimento e la reputazione di essere una persona onesta e rispettabile, ovvero il diritto di non essere disprezzato in quanto essere umano o entità giuridica. L'ingiuria può consistere in un giudizio di valore offensivo, che mette in dubbio l'onestà, la lealtà o la moralità di una persona rendendola spregevole, in un'espressione di disprezzo, oppure ancora nell'evocazione, all'indirizzo unicamente della persona presa di mira, di una condotta contraria all'onore o di un altro fatto suscettibile di pregiudicarne la considerazione. Sotto il profilo soggettivo il reato presuppone l'intenzionalità: l'autore deve volere, o per lo meno accettare, che il suo messaggio sia lesivo dell'onore e che sia comunicato alla vittima (sentenza 6B_557/2013 del 12 settembre 2013 consid. 1.1, in SJ 2014 I pag. 293).  
 
3.2. Come già rettamente osservato dalla CARP, oggigiorno complici l'evoluzione dei costumi, il decadimento del lessico e il crollo delle barriere censorie in tutti gli ambiti, le parole scurrili sono d'uso frequente e diffuso, ciò che ne attenua fortemente la portata offensiva. Così anche il termine "cazzo", che nel suo significato letterale designa l'organo esterno dell'apparato genitale maschile, è divenuto elemento di innumerevoli locuzioni. Talvolta è usato quale semplice intercalare o con funzione di interiezione o ancora come rafforzativo in alcune domande, talaltra con il significato di cosa di nessuna o poca importanza o quantità. Altre volte è utilizzato per esprimere mancanza di valore o interesse, oppure per evidenziare futilità o ovvietà o ancora per rafforzare la negazione (per alcuni esempi v. il termine nel vocabolario del sito < www.treccani.it >). E si potrebbe continuare. Nei dizionari, alla specifica voce, l'espressione "testa di cazzo" designa una persona stolta e inefficiente (Devoto /OLI, Il Devoto-Oli 2010: vocabolario della lingua italiana, 2009), di nessun valore (Dizionario italiano ragionato, 1988), sciocca, citrulla, stupida ( ALDO Gabrielli, Grande dizionario illustrato della lingua italiana, vol. I, 1988), cretina ( GIUSEPPE Pittano, Sinonimi e contrari: dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie, 1987).  
 
In concreto l'epiteto è stato accompagnato da strattoni e spintoni (la cui qualificazione quali vie di fatto è inutilmente contestata, v. infra consid. 4), ovvero da gesti che, come già rilevato dall'autorità precedente, ne rafforzavano indubbiamente la portata offensiva, rendendolo una chiara espressione di disprezzo che adempie la fattispecie oggettiva di cui all'art. 177 cpv. 1 CP (v. pure sentenza 6B_794/2007 del 14 aprile 2008 consid. 3 relativa al termine "vaffanculo" e sentenza 6B_602/2009 del 29 settembre 2009 consid. 2 concernente l'espressione "petit con"). Quanto all'aspetto soggettivo, la CARP ha ritenuto indiscutibile che il ricorrente abbia voluto, o perlomeno accettato, che il suo agire potesse offendere l'onore dell'accusatore privato. Ciò che l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3) che vincolano questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF) : l'insorgente non formula alcuna ammissibile censura al riguardo (art. 97 cpv. 1 unitamente all'art. 106 cpv. 2 LTF). Il reato di ingiuria è quindi dato anche sotto il profilo soggettivo. 
 
4.   
L'insorgente contesta di essersi reso colpevole di vie di fatto. La sentenza impugnata si fonderebbe su versioni discordanti in relazione a quanto accaduto sul cantiere il 23 novembre 2011. Dalle testimonianze sarebbe possibile unicamente stabilire che il ricorrente avrebbe spintonato l'accusatore privato per allontanarlo. Il certificato medico prodotto si baserebbe solo sulle dichiarazioni di quest'ultimo e le lesioni ivi attestate potrebbero essere state già latenti o provocate giorni prima durante il normale svolgimento delle mansioni dell'accusatore privato sul cantiere. Non sussisterebbero quindi prove tali da poter ricondurre le lesioni alle imputate vie di fatto. Peraltro, considerata la dinamica dei fatti, la fattispecie avrebbe dovuto essere giudicata unicamente alla luce dell'art. 177 cpv. 1 CP, considerando l'ingiuria e le vie di fatto come un unico atto. 
 
4.1. Analizzando le dichiarazioni dei protagonisti del diverbio e dei due dipendenti che vi hanno assistito, la CARP non ne ha rilevato l'univocità. Ha tuttavia ritenuto probante la testimonianza del dipendente C.________. Sulla base di quanto da questi riferito, l'autorità precedente ha accertato che l'insorgente ha attaccato l'accusatore privato con più spintoni, azione che ne ha comportato lo spostamento di qualche metro e che ha potuto essere interrotta solo con l'intervento di forza dello stesso C.________. Indietreggiando per effetto delle spinte, la vittima è inciampata in alcuni tubi, ciò che ne ha causato il ricorso a una visita medica. In relazione al certificato medico, allestito 3 ore dopo i fatti, la CARP ha rilevato che è stato rilasciato previa visita ortopedica, osservando che solo l'anamnesi e l'esame di "obiettività" del dolore si fondavano sulle dichiarazioni del paziente. Sulla sua scorta, ha quindi accertato che l'accusatore privato ha subito un trauma distruttivo della spalla sinistra e una contrattura del muscolo bicipite femorale sinistro.  
In merito a questa valutazione delle prove e a questi accertamenti fattuali le censure ricorsuali non sostanziano arbitrio alcuno (v. art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 97 consid. 1.4.1; sulla nozione di arbitrio v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2), esaurendosi in critiche di natura appellatoria e quindi inammissibili (DTF 140 III 264 consid. 2.3 pag. 266). Il ricorrente cita infatti le dichiarazioni dell'accusatore privato e del dipendente D.________ per concludere che le stesse non permetterebbero di provare le contestate vie di fatto, senza avvedersi che sono state stabilite sulla base della testimonianza dell'altro dipendente presente in loco, a cui nemmeno accenna. Non si confronta pertanto puntualmente con le considerazioni della CARP, illustrandone l'eventuale insostenibilità. Quanto alla valenza del certificato medico, l'insorgente ne propone solo la propria valutazione, formulando peraltro semplici ipotesi su eventuali altre cause delle lesioni attestate, ciò che manifestamente non si presta a dimostrare l'arbitrio degli accertamenti cantonali. 
 
4.2. Trattasi ora di sapere se gli accertati spintoni devono essere considerati delle vie di fatto ai sensi dell'art. 126 cpv. 1 CP, che tutela l'integrità della persona, e/o delle vie di fatto ingiuriose giusta l'art. 177 cpv. 1 CP, la cui vocazione è quella di proteggere l'onore. Secondo la dottrina, tra queste due norme sussiste un concorso improprio: se l'autore delle vie di fatto ha agito con l'intento di offendere, dev'essere punito unicamente per ingiuria ( FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3 aed. 2013, n. 34 ad art. 177 CP; ROTH/KESHELAVA, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3 aed. 2013, n. 16 ad art. 126 CP; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, vol. I, 7 aed. 2010, § 11 n. 72 pag. 257; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 aed. 2010, n. 30 ad art. 126 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., Code pénal, petit commentaire, 2012, n. 16 ad art. 126 CP). Determinante appare dunque l'intenzione dell'autore al momento di agire ( MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n. 8 ad art. 177 CP). Alcuni autori tuttavia non escludono un concorso ideale ( ANDREAS DONATSCH, in StGB Kommentar, 19 aed. 2013, n. 16 ad art. 177 CPlo stesso, Delikte gegen den Einzelnen, 10a ed. 2013, pag. 393) rispettivamente un concorso perfetto tra l'ingiuria e le vie di fatto (Bernard Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 177 CP).  
 
Invano il ricorrente sostiene di aver commesso tutt'al più delle vie di fatto ingiuriose giusta l'art. 177 cpv. 1 CP. La CARP ha infatti accertato che, in concreto, l'intento di toccare al corpo di una persona prevaleva decisamente su quello di offenderla, ritenendo quindi realizzata la fattispecie di cui all'art. 126 cpv. 1 CP. Essendo l'intento con cui l'insorgente ha agito una questione di fatto (v. supra consid. 3.2), non censurata nel gravame, questo Tribunale non può scostarsene (v. art. 105 cpv. 1 LTF). Sicché la condanna per titolo di vie di fatto (che, contrariamente alle vie di fatto ingiuriose, costituiscono unicamente una contravvenzione) non viola il diritto federale. 
 
5.   
In relazione alla condanna per danneggiamento di poca entità, il ricorrente contesta di aver danneggiato la giacca di lavoro dell'accusatore privato e censura la valutazione delle prove della CARP. Il teste D.________, su cui si fonda la sentenza impugnata, si sarebbe espresso al condizionale e le sue dichiarazioni sarebbero in contrasto con quanto riferito da C.________. Per l'insorgente sarebbe del resto plausibile che la giacca si sia lacerata durante il normale svolgimento del lavoro sul cantiere, non potendo inoltre essere escluso che l'accusatore privato abbia strappato a posteriori la giacca al solo scopo di rifarsi sul suo datore di lavoro per i rimproveri da questi rivoltigli. 
 
La CARP ha ritenuto decisiva la testimonianza del dipendente D.________. Seppur non in grado di determinare con certezza il modo in cui la giacca è stata strappata, ha comunque affermato che prima dei fatti era integra. L'autorità cantonale ne ha quindi dedotto che gli strappi sono la conseguenza diretta degli strattoni e delle spinte procurati all'accusatore privato, riferiti da suddetto teste. Contrariamente all'assunto ricorsuale, tale testimonianza non stride con quella dell'altro dipendente. C.________ infatti non ha escluso che la giacca abbia potuto essere strappata in occasione del diverbio, limitandosi ad affermare di non ricordare. Quanto poi alle ipotesi avanzate nel gravame su eventuali altre cause degli strappi, trattasi di possibilità teoriche che non sostanziano arbitrio alcuno, non bastando a tal fine affermare che sarebbero verosimili o non sarebbero escluse altre cause rispetto a quanto stabilito in sede cantonale. Infine la CARP ha pure sostenibilmente negato che, stante il modesto valore attribuito alla giacca (euro 25.--), l'accusatore privato abbia strappato a posteriori, e ad arte, l'indumento allo scopo di ottenere un indennizzo o per altre ragioni. Per quanto ammissibile, la censura risulta quindi infondata. 
 
6.   
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso si appalesa infondato e va pertanto respinto. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Non essendo stati invitati a esprimersi, alle parti opponenti non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 giugno 2015 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Oberholzer 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy