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Ecriture agrandie
 

Regesto

Garanzia di una rendita accordata in base all'art. 151 CC alla moglie divorziata.
La rendita fondata sull'art. 151 CC costituisce un'indennità per pretese che il coniuge avente diritto perde in conseguenza del divorzio. Trattasi quindi di una specie di risarcimento, per il quale si giustifica d'applicare, ai sensi dell'art. 7 CC, la corrispondente norma dell'art. 43 cpv. 2 CC. L'obbligo di fornire garanzia è dato tuttavia soltanto quando sia provato che l'adempimento dell'obbligo di pagare la rendita è concretamente minacciato e che il coniuge debitore è in grado di prestare una garanzia.

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références

Article: art. 151 CC, art. 7 CC, art. 43 cpv. 2 CC